Servitù attiva, trasferimento senza trascrizione
A differenza di quanto concerne le servitù passive, la servitù attiva - come diritto accessorio - si trasferisce necessariamente all'avente causa dell'originario titolare del fondo dominante, con il trasferimento di questo ultimo, senza che sia necessaria la trascrizione e senza che occorra una manifestazione di volontà contrattuale ad hoc (quale una specifica clausola contenuta nell'atto di trasferimento del fondo) e perfino nel caso che l'acquirente ne ignori la esistenza. Lo prevede la Cassazione con l'ordinanza n. 29224 del 2019.
Il trasferimento dei fondi - Ricordata in motivazione, nella pronuncia in rassegna, per l'affermazione che il trasferimento dei fondi comporta anche quello delle relative servitù attive e passive che gravano sugli stessi senza che sia necessaria una specifica menzione della loro cessione, quando risulti regolarmente trascritto il titolo in forza del quale le servitù furono costituite, Cassazione, sentenza, 2 marzo 1970 n. 499, in Foro it., 1970, I, c. 1043.
Sempre in argomento, in molteplici occasioni, si è precisato:
- stante il principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive a esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo, Cassazione, sentenze 14 maggio 2019 n. 12798 e 31 luglio 2006 n. 17301;
- ai fini dell'opponibilità del trasferimento al terzo acquirente, tuttavia, è necessaria la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell'atto di trasferimento del fondo servente, Cassazione, sentenze, 22 maggio 2019, n. 13817 e 10 ottobre 2011, n. 20817;
- la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti, Cassazione, sentenza, 28 aprile 2011, n. 9457.
Cassazione –Sezione II civile –Ordinanza 12 novembre 2019 n. 29224