SÌ ALLE 150 ORE PER SEGUIRE IL MASTER UNIVERSITARIO
L’articolo 69 del Ccnl 16 dicembre 2011 per i lavoratori delle cooperative del settore Socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo dispone in sintesi che:a) i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami;b) i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame: per fruire dei permessi di cui sopra dovrà essere esibita la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione eccetera);c) il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è 150 ore annue individuali retribuite: tali ore, fermo il limite individuale, sono utilizzate annualmente per un massimo del 2% del personale e, comunque, di almeno 1 unità, per la frequenza necessaria a conseguire titoli di studio o abilitazione in corsi universitari, scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.Alla luce di quanto sopra, deve quindi ritenersi che i permessi spettino nella misura di 150 ore retribuite.