Società

Sì all’acconto più alto per compensare bonus energetici in scadenza

Con l’interpello n. 8/2023 le Entrate applicano lo stesso principio di altri crediti di imposta

di Luca Gaiani

È possibile versare un acconto Ires più alto di quello che sarebbe dovuto con il metodo storico allo scopo di compensare crediti di imposta da bonus energetici prossimi alla scadenza. Il chiarimento, che afferma un principio valido anche per altri crediti di imposta, giunge dalla risposta 8/2023 diffusa il 10 gennaio dall agenzia delle Entrate. Il versamento maggiorato non potrà però consentire, qualora a saldo si realizzi una eccedenza a credito, il rimborso dell’imposta e neppure il trascinamento oltre il termine fissato dalla legge.

Il caso esaminato con la risposta 8/2023, che appare in prima battuta assai peculiare, può in realtà estendersi a diverse, analoghe situazioni. Una società ha acquistato, all’interno del gruppo, crediti di imposta per imprese energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, Dl 115/2022). L’importo è stato compensato dalla società acquirente solo per una parte e non si ritiene di poter utilizzare il credito residuo entro il termine previsto dalla legge (originariamente fissato al 31 marzo 2023). La società istante non presenta acconti dovuti per l’Ires da consolidato fiscale, ma si prevede, in base all’andamento reddituale dell’esercizio in corso, che sussisterà un saldo Ires a debito. La società chiede alle Entrate se sia possibile, anche al fine di evitare una possibile “perdita” del credito per incapienza di imposte da compensare, versare un acconto “previsionale” di importo più alto di quello dovuto.

L’Agenzia, ricordato che il termine per l’utilizzo dei tax credit energetici del terzo trimestre 2022 è stato portato al 30 giugno 2023 dal Dl 176/2022 (30 settembre, con la legge di conversione), sottolinea che, anche se la disposizione sul calcolo previsionale nasce per consentire una riduzione del versamento rispetto al dato storico, nulla esclude l’ipotesi contraria. Dunque il contribuente può corrispondere spontaneamente una somma più alta di quella dovuta, anticipando di fatto ciò che sarebbe dovuto a saldo. Andranno in ogni caso rispettati i vincoli di utilizzo del credito e dunque, in caso di eccedenza a credito a saldo, il relativo importo non si potrà chiedere a rimborso né rinviare in compensazione oltre il termine di utilizzo del tax credit energetico.

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