Professione e Mercato

Sì al compenso per il gratuito patrocinio anche se l'avvocato non presenta i ‘giustificativi'

Per la Cassazione, spetta al giudice chiedere gli atti e i documenti giustificativi necessari per procedere alla liquidazione

di Marina Crisafi

L'avvocato ha diritto al compenso per il gratuito patrocinio anche se non presenta i giustificativi. È compito del giudice, infatti, chiedere gli atti e i documenti necessari per procedere alla liquidazione. Lo ricorda la seconda sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 23710/2022) accogliendo il ricorso di un avvocato che chiedeva la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione nel quale il proprio assistito era stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

La vicenda
Nella vicenda, il tribunale, aveva respinto l'istanza rilevando d'ufficio la prescrizione presuntiva ex articolo 2956 c.c. Veniva proposta opposizione ex articolo 170 Dpr 115/2002 e la causa veniva rimessa innanzi al giudice civile riconoscendo all'opponente le sole spese vive del procedimento, in quanto il medesimo si era difeso in proprio.
L'avvocato a questo punto adiva la Cassazione lamentando, tra le altre cose, che il tribunale aveva violato l'articolo 83 del Dpr 115/2002, il quale non rimette la liquidazione dei compensi al giudice che ha conosciuto della controversia nella quale è stato svolto il patrocinio nel caso in cui il provvedimento emesso da tale giudice sia successivamente oggetto di opposizione e la stessa sia accolta.
Si doleva inoltre dell'esclusione del riconoscimento dei compensi, ritenuti "superflui" per il solo fatto che il ricorrente si era difeso in proprio, facoltà concessa invece sia in generale ex articolo 86 c.p.c. che, nello specifico, ex articolo 15, comma 3, Dlgs 150/2011.
Infine, il legale deduceva l'omissione della liquidazione dei compensi a carico dell'erario, a causa della mancata produzione degli atti del procedimento nell'ambito del quale era stato svolto il patrocinio, quando invece la documentazione era stata integralmente prodotta con il ricorso in opposizione al rigetto della liquidazione.

La decisione
La Cassazione gli dà ragione su tutta la linea.
Il giudice investito dell'impugnazione il quale ritenga l'opposizione fondata nel merito, eccettuati i casi in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 354 c.p.c., dichiarano innanzitutto dal Palazzaccio, "non può limitarsi ad annullare il provvedimento di liquidazione - attribuendo in tal modo al medesimo procedimento di opposizione una sorta di funzione meramente rescindente, non contemplata dalla legge - ma è tenuto a decidere l'opposizione nel merito per un'ipotesi affine, anche se non coincidente".
Quanto al respingimento dell'istanza di liquidazione dei compensi per via della mancata produzione di tutti gli atti del procedimento nel quale l'avvocato aveva svolto il proprio mandato, sentenziano gli Ermellini, "tale affermazione si pone in contrasto diretto con il dato normativo, atteso che l'art. 15, D. Lgs. 01/09/2011, n. 150 - che disciplina, appunto il procedimento di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia - prevede, al proprio comma 5, che il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione".
Ripetutamente, sul tema, la Cassazione ha chiarito che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, "il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendosi intendere la locuzione ‘può', contenuta in tale norma, non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova". (cfr. tra le altre Cass. n. 23133/2021).
Per cui, aldilà della completezza o meno delle produzioni documentali presenti nel procedimento, "era compito dell'organo giudicante procedere all'acquisizione di ufficio dei documenti ritenuti necessari ai fini della decisione".
Da qui la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato.

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