Sì alla detrazione dell’Iva versata in un’operazione giudicata inesistente
L’erario comunque non corre il rischio di una perdita di gettito
Anche relativamente ad una fattura riferita ad operazioni inesistenti, se il cedente versa l’Iva, il cessionario ha diritto alla detrazione perché non sussiste alcun rischio per l’erario di una perdita di gettito. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 26515 depositata ieri. L’Agenzia recuperava ad una società l’Iva detratta su un acquisto immobiliare. Secondo la tesi erariale poiché acquirente e venditore erano parte di un unico gruppo, la cessione era finalizzata a creare un vantaggio fiscale all’acquirente. La cedente, infatti, avendo sede in Lussemburgo, non aveva versato l’Iva, detratta invece dalla cessionaria. La società ricorreva dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito, confermava l’illegittimità della pretesa, annullando il provvedimento.
L’Agenzia impugnava la decisione in Cassazione lamentando, in sintesi, un’errata applicazione dei principi di neutralità dell’Iva. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che in base alla direttiva Iva, il diritto alla detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi. Perciò, in difetto dell’effettività dell’operazione non sorge il diritto a detrarre l’imposta. Tuttavia, l’articolo 21 del decreto Iva nazionale, prevede che se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato.
Secondo la Cassazione, tale disposizione non si pone in contrasto con il principio di neutralità dell’Iva disciplinato nella direttiva, poiché imponendo l’obbligo di versamento anche per l’ipotesi di fattura per operazione inesistente, esclude il rischio di perdita di gettito fiscale. Ne consegue che in applicazione del principio di neutralità dell’Iva e di proporzionalità degli obblighi imposti ai contribuenti, occorre riconoscere il diritto alla detrazione, anche relativamente ad una operazione non effettivamente posta in essere, se il cedente ha provveduto a versare integralmente l’imposta esposta nella relativa fattura. Nella specie, la cedente sebbene in seguito alla notifica del relativo accertamento e in esecuzione di una transazione fiscale conclusa in una procedura di concordato preventivo, aveva integralmente versato l’Iva con la conseguenza che mancava qualunque rischio di una perdita per l’erario dell’incasso. Per tale ragione, quindi, la Cassazione ha confermato la legittimità del diritto alla detrazione. La decisione è particolarmente interessante poiché non di rado, sono contestate operazioni “infragruppo” talvolta perché ritenute inesistenti, talvolta perché antieconomiche. In applicazione di questi principi, quindi, ai fini Iva è legittima la detrazione dell’imposta da parte di chi riceve la fattura, se il soggetto emittente ha correttamente eseguito il versamento.