Penale

Sì ai domiciliari anche se l'ospitante non garantisce il mantenimento al detenuto

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di Paola Rossi

La capacità economica di chi si rende disponibile a ospitare nella propria casa il detenuto che chieda il beneficio degli arresti domiciliari non incide sulla concessione degli stessi. E, come afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 26507 depositata ieri, il giudice "non deve" prendere in considerazione tale elemento ai fini della concessione della detenzione domiciliare, in quanto la sua decisione va fondata solo sull'idoneità del luogo indicato per la detenzione domiciliare e sulla raggiunta valutazione che escluda la "prevedibilità" di un mancato rispetto delle prescrizioni, che vengono imposte al richiedente la misura alternativa al carcere.

Gli obblighi dell'ospitante - Va, infatti, sottolineato che non scatta alcun obbligo di mantenimento da parte della persona ospitante. Sussiste, infatti, solo un obbligo strettamente alimentare, correlato all'impossibilità di procacciarsi un reddito da parte della persona ristretta e che rappresenta, tra l'altro, condizione superabile - almeno in linea di principio - con la concessione dell'autorizzazione a svolgere un lavoro all'esterno.

La prescrizione della Cassazione - Da ciò discende che la valutazione del giudice chiamato a decidere sulla richiesta del beneficio non deve in alcun modo prendere in considerazione la forza economica dell'ospitante a provvedere al mantenimento del detenuto, cioè a soddisfare le esigenze personali ed economiche del congiunto sottoposto alla misura restrittiva: essendo i familiari gravati solo da un obbligo "strettamente alimentare", che in ipotesi può essere anche soddisfatto dal possibile lavoro all'esterno del congiunto ristretto in casa.

: Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 21 settembre 2020 n. 26507

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