Sì al gratuito patrocinio anche nella separazione consensuale
Via libera al gratuito patrocinio anche nella cause di separazione consensuale, nelle quali non è escluso il conflitto di interessi. La corte di cassazione, con la sentenza 20545 annulla la sentenza con la quale alla ricorrente veniva negato il patrocinio a spese dello stato in un procedimento di separazione consensuale. Per il Tribunale che aveva respinto l'opposizione, infatti, i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi. La ricorrente chiedeva invece che ai fini dell'ammissione al beneficio venissero considerati solo i suoi redditi in considerazione del conflitto di interessi della parti in causa. Il testo unico in materia di spese di giustizia (Dpr 11/2002, articolo 76) prevede infatti che vada considerato il singolo reddito dell'istante quando sono oggetto di causa diritti della personalità o nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi. E per la Cassazione il giudizio di separazione consensuale, che non ha come oggetto diritti della personalità, può comportare interessi confliggente. La Suprema corte ricorda che i giudici di legittimità si sono già pronunciato nel 2017 (sentenza 30068) sul conflitto di interessi in caso di separazione giudiziale affermandone l'esistenza. Una soluzione poi estesa nel 2019 (sentenza 20385) anche alla separazione consensuale e ora confermata. Per la Cassazione , infatti, l'omologazione sulla base di un accordo consensuale non esclude l'esigenza di interessi in contrasto. Gli esiti dell'iniziativa per la separazione non sono, infatti, predefiniti, neppure in caso di accordo consensuale che non ha efficacia se non in seguito al controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi perché contrari all'ordine pubblico o all'interesse dei figli. L'esito può dunque essere diverso rispetto a quanto convenuto all'inizio dai coniugi. Per questo il ricorso va accolto
Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 29 settembre 2020 n. 20545