Società

Concordato, sì al liquidatore scelto dal debitore

L’ordinanza 21815/2021 della Cassazione: se ci sono i requisiti tribunale vincolato ai nomi indicati

di Patrizia Maciocchi

Il tribunale, nell’ambito di un concordato con cessione dei beni, non può ignorare l’indicazione da parte del debitore dei nomi dei liquidatori, che hanno i requisiti di professionalità, scegliendone altri. La Cassazione (ordinanza 21815/2021) accoglie il ricorso della società contro la decisione di non considerare i nomi contenuti nel concordato, in contrasto con l’articolo 182 della legge fallimentare. Ad avviso della ricorrente il tribunale può procedere alla nomina di liquidatori giudiziali solo se nella domanda di concordato non sono individuati. Questo nel rispetto della valorizzazione dell’autonomia privata che caratterizza questa procedura.

Per la Suprema corte il ricorso è fondato. Il tribunale deve controllare i requisiti di professionalità e indipendenza delle persone indicate. E se questi non sono in linea con la legge fallimentare può designare altri liquidatori.

Lo stesso meccanismo vale per i beni offerti in concordato. La Suprema corte sottolinea che troppo spesso la giurisprudenza di merito disattende la soluzione indicata. Al di là della lettura della legge spesso si è ritenuto che la scelta del liquidatore spetti in ogni caso al Tribunale, a prescindere dalle persone scelte nella proposta . Ad avviso dei giudici di merito, infatti, gli articoli 182, comma 2 e 37 della legge fallimentare attribuiscono il potere di revoca del liquidatore al Tribunale: una previsione a cui deve corrispondere un omologo potere di nomina. L’opinione non è però condivisibile. L’indicazione del debitore è una designazione vincolante, se rispettosa dei requisiti. E il tribunale non può disattenderla, invocando, come nello specifico, non precisate ragioni di opportunità.

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