Rassegne di Giurisprudenza

Si presume vessatoria la clausola che prevede il diritto alla provvigione del mediatore in caso di recesso

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto - Mediazione immobiliare - Recesso - Clausola - Diritto alla provvigione al mediatore anche in caso di recesso - Natura vessatoria della clausola.
La clausola che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore si può presumere vessatoria qualora il compenso non sia giustificato dalla prestazione svolta dal mediatore. Spetta al giudice di merito valutare se l'attività sia stata svolta dal mediatore tramite attività necessarie alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto dei beni. Si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 18 settembre 2020 n. 19565

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie od onerose - Contratto di mediazione - Compenso dovuto anche in caso di rifiuto, da parte del preponente, di concludere l'affare - Vessatorietà ai sensi dell'art. 1469 bis, primo comma, cod. civ. (ora art. 33, primo comma, codice del consumo) - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Qualificazione del compenso come clausola penale - Condizioni.
In tema di mediazione, qualora sia previsto in contratto - per il caso in cui il conferente l'incarico rifiuti, anche ingiustificatamente, di concludere l'affare propostogli dal mediatore - un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma primo, cod. proc. civ. (ora art. 33, comma primo, codice del consumo), salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto di concludere l'affare tragga origine da circostanze ostative, di cui il conferente l'incarico abbia omesso di informare il mediatore al momento della conclusione del contratto o cui abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità dello stesso conferente per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469 bis, comma terzo, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma secondo, lett. f, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 3 novembre 2010 n. 22357

Contratti - Tutela del consumatore - Clausole vessatorie - Mediazione - Accertamento della vessatorietà delle clausole - Determinazione dell'oggetto del contratto o adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi - Impossibilità di procedere alla valutazione del carattere vessatorio in caso di individuazione di tali elementi in modo chiaro e comprensibile - Mediazione - Clausola che prevede il pagamento della provvigione in caso di mancata conclusione dell'affare per causa imputabile al preponente - Accertamento - Criteri.
In tema di mediazione, qualora per il caso in cui il conferente l'incarico rifiuti di concludere l'affare con il terzo indicato dal mediatore sia pattuito che quest'ultimo abbia comunque diritto a un compenso pari a quello previsto per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola sia vessatoria, ai sensi dell'art. 1469bis, comma 1°, cod. civ. (ora art. 33, comma 1°, codice del consumo), se nel detto patto non sia chiarito che, nell'ipotesi considerata, il compenso al mediatore è dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata. Qualora, invece, il rifiuto del conferente tragga origine da circostanze ostative, non comunicate al mediatore al momento del contratto o cui il conferente abbia dato causa successivamente, è configurabile una responsabilità di quest'ultimo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede; in tal caso la previsione dell'obbligo di pagare comunque la provvigione può integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 1469bis, comma 3°, n. 6, cod. civ., (ora art. 33, comma 2°, codice del consumo), concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 3 novembre 2010 n. 22357