Civile

Sì a prova testimoniale delle affermazioni dell'avvocato su gratuità della sua prestazione

immagine non disponibile

di Paola Rossi

Niente compenso all'avvocato per l'assistenza legale prestata - anche a suo dire - in via gratuita. Circostanza che ben può emergere da prova testimoniale. Al contrario, la Corte distrettuale aveva dichiarato inammissibile la prova in quanto affetta da nullità per essere de relato actoris. La Corte di cassazione con la sentenza n. 5981 di ieri ha invece annullato la sentenza che riteneva dovuto il compenso professionale. La Cassazione, rinviando la causa al giudice di merito, ha invece chiarito che la prova testimoniale richiesta dalla controparte del professionista non era "ripetitiva" di quanto già affermato dalla stessa sulla non debenza del compenso. La prova testimoniale non ammessa dal giudice di merito riguardava - al contrario di quanto affermato con la sentenza impugnata - affermazioni dello stesso avvocato contrarie alla propria posizione di pretendere il pagamento della prestazione resa. Dichiarazioni stragiudiziali di fatto molto rilevanti per l'accertamento del reale accordo tra le parti in ordine al pagamento o meno della difesa prestata.

La prova testimoniale, per la Cassazione, era pienamente ammissibile in quanto diretta ad accertare dichiarazioni stragiudiziali a contenuto confessorio "a sé sfavorevoli". Con la conseguente e legittima possibilità che il libero convincimento del giudice facesse assurgere le risultanze della testimonianza come idonee di per sé a orientare la decisione. Il caso riguardava la dimostrazione di un patto sulla gratuità della difesa prestata da un avvocato a un collega per una lite che quest'ultimo aveva contro un fallimento. La testimonianza era perciò elemento dirimente contro l'azione dell'avvocato che pretendeva di essere pagato dopo aver dichiarato in più occasioni al co-difensore di svolgere difesa con accordo di gratuità.

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 4 marzo 2020 n. 5981

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©