SÌ AL RAVVEDIMENTO PER LA VOLTURA TARDIVA
La omessa o tardiva presentazione, oltre 30 giorni dalla registrazione, della voltura catastale è punita, ai sensi Dpr 26 ottobre 1972, n. 650, articolo 12, con una sanzione dell’importo minimo di 15 e massimo di 61 euro. L’importo della sanzione può essere ridotto provvedendo, con ravvedimento operoso, alla presentazione della voltura e al versamento dei tributi speciali e dell'imposta di bollo, in caso di voltura non registrata in catasto. In caso di accertamento su voltura eseguita d’Ufficio, oltre all’addebito della sanzione, sono recuperati i tributi speciali, l’importo dei bolli e le spese per la compilazione d’ufficio.