Sì alla revocatoria anche se il credito è sotto processo
Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello del giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata a esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato. Lo stabilisce la sentenza 2239 della Corte d’appello di Napoli (presidente Pizzella, relatore Marinaro), pubblicata il 22 giugno 2020.
Il caso
Una banca fa causa a una società e a diverse persone, nella loro qualità di fideiussori, chiedendo il pagamento della somma dovuta a titolo di saldo del conto corrente passivo intestato alla società stessa.
Il Tribunale di Nola, su richiesta della banca, aveva già concesso un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice, oltre che contro i fideiussori. I debitori avevano, nel frattempo, conferito tutti gli immobili di loro proprietà a una società terza, ponendo in essere una simulazione, secondo la banca, che emergeva dall’esistenza del saldo passivo di conto corrente al momento del conferimento, oltre che dal fatto che la società terza era interamente partecipata dalla società debitrice. Pertanto, la banca chiedeva di dichiarare la nullità degli atti per simulazione e, in subordine, di revocarli in base all’articolo 2901 del Codice civile, sussistendo, ai fini dell’accoglimento della domanda revocatoria, sia l’eventus damni che il consilium fraudis.
Sulla scorta di tali ragioni, la banca chiede la condanna dei fideiussori in solido tra di loro al pagamento del debito, così come già intimato dal decreto ingiuntivo, nonché la declaratoria di nullità, in base all’articolo 1414 del Codice civile, per simulazione assoluta, e/o di inefficacia, secondo l’articolo 2901 del Codice civile, dell’atto di conferimento effettuato dai convenuti.
Il Tribunale di Nola accoglie la domanda revocatoria della banca e condanna i fideiussori a pagare l’importo richiesto, respingendo la domanda di simulazione e accogliendo, invece, la domanda di revocatoria che rende inefficaci i conferimenti nei confronti della banca.
I fideiussori propongono appello contro la sentenza di primo grado e chiedono che venga acclarato che il credito per il quale si è fondata l’azione per revocatoria è oggetto di indagine per usura.
La decisione
La Corte d’appello di Napoli respinge la domanda degli appellanti, allineandosi con la pronuncia del Tribunale di Nola secondo cui quel che interessa ai fini dell’azione di simulazione/revocatoria è il fondato fumus circa l’esistenza del credito che si intende tutelare con queste azioni, credito che appunto, come ricordato dalle Sezioni unite della Cassazione, può essere anche «eventuale» e «litigioso» – e il credito «eventuale» è anche quello non certo, liquido ed esigibile.
Secondo i giudici di secondo grado non è condivisibile la tesi degli appellanti per la quale, nell’ipotesi di credito litigioso, si tratterebbe di una questione di esistenza o meno del credito e tale questione dovrebbe essere risolta preliminarmente rispetto all’esperimento dell’azione revocatoria.
La Corte d’appello respinge quindi la domanda, affermando che la Cassazione, sul punto, ha più volte affermato che l’articolo 2901 del Codice civile ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, ciò comportando che «anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di un credito risarcitorio da fatto illecito - l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cassazione, sentenza 1893 del 9 febbraio 2012)».
Corte d'appello di Napoli, sentenza 2239 del 22 giugno 2020