Famiglia

Sì alla ripartizione tra gli ex coniugi in parti non uguali delle spese straordinarie sopravvenute per i figli

Gli esborsi resisi necessari per l'attività sportiva della prole possono gravare in maniera diversa da quella stabilita in sede di divorzio

di Paola Rossi

Le spese straordinarie di particolare rilevanza necessarie relative ai figli possono comportare - in base ai redditi - una suddivisione dell'onere tra i due genitori anche diversa da quella inizialmente stabilita in sede di divorzio. Così può succedere, come nel caso concreto, che il giudice accolli la spesa per il costoso sport equestre della figlia in misura dell'80% al padre e per il restante 20% alla madre, in ragione dei redditi di ciascuno dei due.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14813/2022, ha infatti respinto il ricorso dell'ex marito che contestava la legittimità della decisione che aveva modificato le statuizioni divorzili che avevano invece attribuito al 50 per cento a ciacun coniuge l'onere per le spese ordinarie relative alla figlia.

La Suprema Corte ricorda al ricorrente che non vi è alcun divieto di legge che impedisca una ripartizione diversa da quella della metà a testa tra i genitori. E che anzi, quando per far fronte alle esigenze o alle aspirazioni dei figli, si rendano necessarie spese al di là dell'ordinario mantenimento, la capacità reddituale differente tra i due genitori è il corretto metro di misura per l'attribuzione dell'onere in maniera anche fortemente non paritaria.

Nel caso concreto il giudice di merito ha dato grande peso, nel calcolare i redditi degli ex coniugi, ai guadagni del padre realizzati con la sua attività di avvocato e alla circostanza che questi fosse anche proprietario di un grande complesso immobiliare di pregio. Elementi che la Cassazione ritiene validi per determinare le quote di partecipazione dei coniugi in maniera così differenziata.
Infine, conclude la Cassazione, affermando che in sede di merito non vi era stata alcuna pronuncia ultra petita come lamentava il ricorrente. L'attivazione del procedimento ex articolo 709 ter del Codice di procedura civile consentiva pienamente al giudice di prendere cognizione dei redditi dei due ex e di modificare conseguenzialmente la ripartizione a metà delle spese straordinarie inizialmente fissata in sede di divorzio.

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