Penale

Sì al sequestro preventivo del bar che viola l'ordine pubblico se il titolare riapre dopo l'avviso di chiusura

Il disturbo e la frequentazione di pregiudicati erano alla base dell'intervento questorile e dell'ordine di chiusura del Comune

di Paola Rossi

Legittimo il sequestro preventivo del locale pubblico colpito dall'avviso orale del questore - disatteso - per schiamazzi e l'abituale frequentazione del bar da parte di malavitosi.
Il Comune a seguito dell'avviso del questore aveva ravvisato il venir meno dei requisiti soggettivi del titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ordinandone la chiusura.
Con la sentenza n. 35325/2021 ha confermato la misura cautelare disposta dal Gip su istanza della Procura. Il titolare contestava che la misura di sicurezza del questore fosse stata legittimamente adottata nei suoi confronti sostenendo che i trasgressori dell'ordine pubblico fossero i clienti e non egli stesso.
Inoltre, affermava il ricorrente, che l'autorità competente in materia fosse il Comune e non il questore. La Cassazione chiarisce, al contrario, la potestà in capo al questore in base all'articolo 100 del Tulps: il questore può sospendere la licenza aprendo la strada all'ordine di chiusura da parte del Comune. Il mancato rispetto dell'ordine costituisce il reato contestato al ricorrente.
Per cui le occasioni in cui le forze dell'ordine avevano riscontrato la violazione dell'ordine - per l'avvenuta riapertura del bar - costituivano i presupposti del reato previsto dall'articolo 650 del Codice penale. Il legittimo esercizio questorile e il conseguente ordine di chiusura rappresentavano le basi della violazione di provvedimenti della pubblica amministrazione. Il reato ex articolo 650 del Codice - in base alla previsione dell'articolo 17 ter del Tulps - legittima la misura cautelare del sequestro preventivo.

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