Sì al sequestro preventivo del cane anche solo per i suoi patimenti psico-fisici
Non è necessario per l’integrazione del fumus delicti che sull’animale domestico sia stato accertato lo stato di malnutrizione o una patologia in atto derivanti dall’incuria patita per mano del padrone
Il sequestro preventivo del cane rinchiuso a casa tra deiezioni e sporcizia è legittimo. E non rileva - ai fini dell’applicazione della misura cautelare - solo l’accertato stato di malnutrizione dell’animale domestico.
Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 30369/2024 - ha respinto il ricorso. La ricorrente sosteneva, infatti, che mancassero gli indizi del reato di abbandono in quanto i suoi tre cani non presentavano sintomi di malnutrizione o di altre affezioni patologiche in atto. Per la Cassazione l’assenza di tali segnali non è sufficiente a escludere il reato se il cane non viene praticamente mai condotto all’esterno della casa dove è detenuto in condizioni di sporcizia - tra rifiuti e le proprie deiezioni - e di incuria per non vedersi garantito neanche il costante necessario approvvigionamento di acqua. Infatti, tali circostanze sono sicuramente idonee a provocare nell’animale sofferenze psico fisiche, che sono - spiega la Cassazione - di per sé sufficienti a far scattare il reato a carico del padrone o di chi lo detiene. La norma quindi non tutela l’animale domestico solo dalle malattie, ma anche dall’inutile e ingiusto patire inflitto dalla persona che dovrebbe averne cura.
La legittimità del sequestro
Quindi, conclude la Suprema Corte, l’assenza di stati patologici in atto o di malnutrizione del cane non esclude in sé il fumus del reato previsto dall’articolo 727 del Codice penale, posto a tutela degli animali se questi sono detenuti in condizioni di sporcizia e incuria. Infatti, il reato rubricato come “abbandono di animali” non contempla solo l’abbandono vero e proprio, ma anche le modalità della loro detenzione, quando connotata da condizioni incompatibili con la natura dell’animale stesso e produttive di gravi sofferenze tanto fisiche quanto psichiche.
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Avv. Marco Proietti e Avv. Simone Chiavolini – Studio Legale Proietti