Comunitario e Internazionale

Sì alla sospensione solo parziale del procedimento nazionale in attesa della risposta della Cgue

Il rinvio pregiudiziale non impedisce le attività del giudice che non pregiudichino la possibilità di adeguarsi all'interpretazione fornita

di Paola Rossi

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue non paralizza del tutto l'attività del giudice nel procedimento principale.
Con la sentenza sulla causa C-176/22 la Cgue precisa che è possibile la sospensione parziale del processo a quo affinché il giudice del rinvio possa compiere quegli atti processuali che si appalesano necessari, ma che non incidano però sulla possibilità successiva di adeguarsi all'interpretazione ricevuta dalla Corte Ue. Gli atti che possono risultare inderogabili possono essere, come nel caso deciso, la raccolta di elementi di prova.

Il caso concreto
Il caso è una vicenda bulgara fondata sull'accusa di corruzione a due investigatori di polizia. E uno degli imputati aveva però contestato l'inquadramento fatto dalla Procura della sua condotta nella fattispecie della corruzione, da ciò scaturiva la prima domanda pregiudiziale alla Cgue da parte del giudice investito della causa sul proprio potere di riqualificare il reato contestato senza previa informazione all'imputato. E tale domanda non è stata ancora risolta e non riguarda appunto l'interpretazione fornita con l'attuale sentenza dalla Cgue incentrata invece sulla legittimità di una sospensione parziale del procedimento principale finalizzata alla raccolta delle prove in attesa della decisione dei giudici Ue sulla prima questione posta alla loro attenzione.

Il quesito pregiudiziale già risolto
Il giudice bulgaro si domandava in sintesi se il rinvio alla Cgue relativo ai propri poteri di riqualificazione motu proprio del reato bloccasse o meno qualsiasi attività processuale. La Corte con la sentenza di oggi risponde che il diritto dell'Unione non osta a che un giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest'ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte. Ma al fine di preservare l'effetto utile di tale risposta nel procedimento principale la norma nazionale che consente la sospensione parziale del processo a quo non deve rendere impossibile o eccessivamente difficile che l'interpretazione fornita dalla Corte Ue dispieghi i suoi effetti nel caso concreto.

Va ribadito che, in via generale, al giudice del rinvio è consentito nella pendenza del processo Ue compiere esclusivamente atti processuali necessari e riguardanti aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate. Ossia atti che siano tali da impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nell'ambito del procedimento principale, alla riposta della Corte di giustizia Ue.

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