Amministrativo

Sì al subappalto necessario per attività scorporabili se I'impresa è qualificata per quella prevalente

Anche col nuovo Codice è legittima l'offerta che lo preveda e non serve che sia espressamente indicato nella legge di gara

di Paola Rossi

Il subappalto necessario non richiede, affinché sia legittimamente inserito nell'offerta, che sia stato espressamente contemplato dalla lex specialis di gara. In quanto è la legge stessa che lo contempla e anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti del 2016. Infatti, come fa rilevare la sentenza n. 878/2021 del Tar Calabria, è perfettamente vigente la previsione dei primi due commi dell'articolo 12 del Dl 47/2014 che contempla la possibilità per l'offerente di indicare il subappalto a imprese che posseggano la qualificazione necessaria prevista per determinate attività. L'abrogazione della norma ad opera dell'articolo 217 del nuovo Codice dei contratti pubblici è stata infatti parziale, come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2015.

Per tale motivo il Tar Calabria respinge il ricorso di un'impresa esclusa che contestava l'aggiudicazione a una concorrente che aveva indicato nell'offerta il subappalto necessario di lavorazioni afferenti l'oggetto principale dell'appalto.
Secondo i giudici amministrativi, dalla lettura dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 del Dl 47/2014 emerge:
- la regola generale in forza della quale l'impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili e
- l'eccezione per cui le lavorazioni indicate alla lettera b) della norma citata e cioè le categorie cosiddette a "qualificazione obbligatoria", che non potendo essere eseguite direttamente dall'affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, "sono comunque subappaltabili" ad imprese munite delle specifiche attestazioni.

​​​​​​​A parere del Tar, che aderisce alla ricostruzione dell'istituto operata dall'Adunanza Plenaria, per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. Le lavorazioni relative alle opere scorporabili non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione. Per cui presupposto indefettibile di validità ed efficacia del subappalto è che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare. Altrimenti l'offerta sarebbe viziata.

Alla luce di tale interpretazione è stata perciò respinta la tesi della ricorrente che lamentava che, in assenza di specifiche previsioni del bando che contemplino espressamente l'applicabilità dell'istituto, il subappalto necessario indicato nell'offerta non potrebbe sopperire alla carenza di idoneità professionale del concorrente. In conclusione, il subappalto necessario, previsto e disciplinato dalla legge ai fini di ampliare la platea degli intreressati e di favorire la concorrenza, si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi.

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