Sì al titolo di viaggio per i titolari di protezione umanitaria senza rapporti con la loro sede diplomatica
Con un'interessante sentenza, il Tar Lazio ha annullato il diniego del rinnovo del titolo di viaggio ad un titolare di protezione umanitaria, perché non teneva in debita considerazione l'impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità consolari. La pronuncia, la n. 9105 del 7 luglio 2015, assume rilievo soprattutto alla luce di una assai diffusa prassi amministrativa che nega il rilascio del titolo di viaggio alla maggior parte dei titolari di protezione umanitaria, così determinando un'illegittima restrizione della loro libertà di circolazione e movimento.
Il quadro normativo - L'articolo 24 del Dlgs 251/2007 prescrive il rilascio da parte della questura competente per territorio di un documento di viaggio di durata quinquennale e rinnovabile, per i titolari dello status di rifugiato, per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale. Il comma 2 del medesimo articolo prescrive che quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura è tenuta a rilasciare il titolo di viaggio. Diversamente, tale documento è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, ovvero se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.
La circolare del Ministero dell'Interno del 24 febbraio 2003 prevede espressamente per lo straniero munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari, privo di passaporto o nell'impossibilità di ottenerlo, la possibilità di ottenere il titolo di viaggio per stranieri di cui alla circolare 48 del 1961 (espressamente richiamata dalla Questura nel provvedimento di diniego impugnato dinanzi al TAR).
La decisione del Tar Lazio - Secondo il Collegio, la situazione del richiedente è proprio quella disciplinata dalle citate disposizioni disciplinari e che consente il rilascio del titolo di viaggio.
Il Tribunale amministrativo ha quindi riconosciuta come superflua la richiesta della certificazione consolare da parte della Questura, sulla cui mancanza si è basato il provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente era stato già compiutamente identificato dal permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e dai rilievi fotodattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso.
Le fondate ragioni di non poter richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza di cui al comma 2 dell'articolo 24, devono essere valutate tenuto conto della particolarità della posizione del soggetto che beneficia di un permesso di soggiorno per fini umanitari, pena l'inutilità della estensione, non in via legislativa ma da parte dell'Amministrazione con la circolare del 2003, della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia avuto il riconoscimento dello status di rifugiato.
A conferma di tale interpretazione si deve far riferimento alla stessa circolare del 2003, che prevede il rilascio del titolo di viaggio “a chi sia privo di passaporto ovvero si trovi nell'impossibilità di ottenerlo”, e alla circolare 48 del 1961 che riguarda “gli stranieri che non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese”.
Secondo il Tar, da tale disciplina emerge con chiarezza l'ampiezza della nozione di tali ragioni, nelle quali può anche rientrare l’attestazione di non volere contatti con la rappresentanza diplomatica del proprio paese, considerata, nel caso di specie, dalla amministrazione elemento non sufficiente quale presupposto per il rilascio del titolo di viaggio, ne è conseguito l'annullamento del diniego di rinnovo del titolo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Tar Lazio – Roma – Sezione II-quater - Sentenza 7 luglio 2015 n. 9105