Lavoro

Sicurezza, la delega ai dirigenti richiede data certa e autonomia

Il datore può attribuire responsabilità ad hoc ma con requisiti stringenti

di Pasquale Dui

L’effetto della pandemia di Covid-19, con la situazione economica che ne è derivata e con la grande sensibilità sul tema della sicurezza in azienda, fa sì che i dirigenti percepiscano intensamente i profili di responsabilità legati al proprio ruolo, e che siano anche sensibili ai rischi che possono correre.

Il dirigente d’azienda sente, sempre e comunque, le responsabilità, le necessità, le urgenze connesse al proprio ruolo, soprattutto quando riveste la qualifica di dirigente apicale, come direttore generale, direttore delle funzioni specifiche di area e/o settore, con ruolo primario nella produzione, nell’amministrazione, nelle vendite. Queste responsabilità, specialmente in un periodo critico come quello presente, si orientano poliedricamente verso la realtà economica e il suo futuro e verso la propria azienda. Ogni successo dell’azienda è un successo del dirigente, ogni criticità nella vita, presente e futura, dell’azienda rappresenta una potenziale fonte di responsabilità per il dirigente.

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, penali ed erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell’autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme citate, commesse dal dirigente nell’esercizio delle sue funzioni, sono in via di principio a carico del datore di lavoro, salvi i casi di possibile trasferimento delle responsabilità al collaboratore stesso, che può avvenire per il fatto stesso dell’investitura formale in particolari ruoli (tipico, a riguardo, il caso del direttore generale) o attraverso una delega di funzioni che, a determinati presupposti, è idonea a determinare il pieno passaggio della funzione e delle relative responsabilità.

La delega di funzioni
La giurisprudenza, a prescindere dalle specifiche previsioni di leggi settoriali, ha sempre valutato con un certo sospetto la delega di funzioni, come strumento di traslazione di poteri, contenendolo in ambiti precisi, idonei a evitare possibili condotte elusive del datore di lavoro (così, ad esempio, in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza).

In materia di sicurezza, la delega, per essere efficace, deve rispettare precisi limiti e condizioni (articolo 16 del Dlgs 81/2008): che risulti da un atto scritto con data certa; che il delegato abbia tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Non solo, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Inoltre, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Non può essere delegata la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp). Il rispetto delle condizioni elencate esclude la responsabilità del datore di lavoro.In altri ambiti, la disciplina di settore prevede, ove del caso, il perimetro delle responsabilità, individuando ormai molto spesso, quali soggetti di riferimento, sia il datore di lavoro, sia il dirigente, eliminando così alla radice le strade di possibili elusioni.

Basti ricordare le previsioni in tema di responsabilità degli enti (decreto 231/2001), con la pesante carica sanzionatoria, dei membri degli Organismi di vigilanza, del data protection officer per la protezione dati personali, dei membri dell’internal audit, del risk manager per i rischi ambientali, e via dicendo.

Le tutele nel Ccnl dirigenti
La contrattazione collettiva dei comparti dirigenziali privati prevede, generalmente, alcune regole di supporto per il dirigente, variamente articolate per singolo Ccnl ed escluse, peraltro, nei casi accertati di dolo o colpa grave. È solitamente previsto – anche con la stipula di una apposita polizza assicurativa obbligatoria – che, in caso di procedimento penale a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri siano a carico del datore di lavoro, compresi quelli di assistenza legale.Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento e, in caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.

LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

I soggetti coinvolti
OI soggetti dell'azienda con la qualifica di datore di lavoro e con qualifica dirigenziale esposti al rischio di responsabilità in relazione alla carica, al ruolo e alla funzione sono:
Oil presidente e il vicepresidente;

Oi Consiglieri d’amministrazione e gli amministratori di fatto

O i Dirigenti (apicali, delegati, intermedi, “mini-dirigenti”)

Oi sindaci e i
membri del Consiglio di sorveglianza
Oi membri dell’Organismo di vigilanza (Dlgs 231/2001)

ogni dipendente con funzioni manageriali o di supervisione o con carica direttiva esterna

Oil Responsabile della sicurezza e il Responsabile del trattamento dei dati personali; il
Data protection officer;
Oil membro dell’internal audit e il risk manager

Ambiti di responsabilità dei dirigenti
Reati ambientali
OSono disciplinati da norme settoriali specifiche, dal Codice penale, dal Dlgs 152/2006 (Tua);
è da considerare la disciplina del Dlgs 231/2001, articolo 25-undecies, come modificato dalla legge 68/2015: si rischiano sanzioni pecuniarie e interdittive.
Reati contro le norme sulla tutela della salute e sicurezza

OSono disciplinati da norme settoriali, dal Codice penale, Dal Dlgs 81/2008 (Tu Sicurezza); è rilevante l’articolo 25-septies del Dlgs
231/2001, come sostituito dall’articolo 300 del Testo unico: si rischiano sanzioni pecuniarie e interdittive
Gdpr: diritto alla privacy
OÈ disciplinato da norme settoriali, dal Regolamento Ue 679/2016 (rilevante l’articolo 82); dai Dlgs 196/2003 e 101/2018

Responsabilità enti/società e dirigenti di vertice
Reati presupposto ex Dlgs 231/2001

OReati societari; articolo 25-ter; sanzioni pecuniarie

OAbusi di mercato; articolo 25-sexies; sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca

ORicettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio; articolo 25-octies; sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive

OReati tributari; articolo 25-quinquies decies; sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca

Criteri di imputazione soggettiva (articoli 6 e 7 del Dlgs 231/2001)

L’illecito è imputabile all’ente quando è il risultato di una politica aziendale che non ha realizzato un modello di legalità preventivo e/o un efficiente apparato di controllo tale da assicurare il rispetto degli obblighi di direzione o vigilanza prefissati:
Oreati commessi da soggetti apicali (organi di gestione e amministrazione)

Oreati commessi da un soggetto sottoposto alla vigilanza altrui

Oautonomia della responsabilità della persona giuridica dalla responsabilità della persona fisica, autrice materiale del fatto antigiuridico

Assicurazioni contrattuali o volontarie
Polizze per la responsabilità civile degli organi di gestione e controllo della società, a tutela del patrimonio personale degli amministratori, dirigenti e sindaci delle società dalle richieste di risarcimento danni, per la copertura dei rischi strategici di imprese e dirigenti, nello specifico:
Oi danni al patrimonio personale, quelli relativi alla reputazione e alla professionalità dei manager e/o dirigenti;

Ole ricadute sul business e sull’immagine dell’azienda

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