Immobili

Sicurezza, le telecamere non sono una spesa gravosa o voluttuaria

Non rileva il fatto che i costi dei lavori superino quelli di gestione dell'edificio

di Annarita D’Ambrosio

Affronta il tema di stretta attualità della videosorveglianza in condominio l’ordinanza 14969/2022 depositata l’11 maggio. A rivolgersi alla Suprema corte una condomina che contestava i contenuti di due delibere, relative entrambe alla ripartizione di spese del canone da versare al Comune per una intercapedine e quelle per l’installazione di un sistema di video sorveglianza dell’edificio. Secondo la condomina le delibere erano nulle perchè l’intercapedine non è bene comune mentre per il via libera all’impianto di videosorveglianza sarebbe stata necessaria l’unanimità invece della maggioranza con cui era stato approvato.

Vedendosi respinte le sue ragioni in primo e secondo grado, la donna si rivolgeva alla Cassazione che però confermava le decisioni di merito. Quanto all’intercapedine è da ritenersi bene comune perché consente l’areazione dell’edificio proteggendolo dall’umidità ed i giudici di legittimità richiamano precedenti pronunce, Cassazione 7889/2000 e Cassazione 4391/2005, che hanno confermato il principio: i manufatti che proteggono l’edificio dagli agenti atmosferici sono sempre da ritenersi beni comuni.

Articolato ed interessante poi il ragionamento fatto in merito all’installazione delle telecamere. La riforma del condominio del 2012 ha regolamentato il tema delle maggioranze approvative necessarie ai fini dell’installazione dell’impianto. Mentre prima c’erano tre orientamenti diversi: chi riteneva che non fosse proprio materia di approvazione dell’assemblea; chi sosteneva necessitasse di unanimità per il via libera e chi riteneva sufficiente la maggioranza semplice, ora c’è un articolo dedicato che è il 1122 ter del Codice civile. Vi si legge che per deliberare l’impianto di videosorveglianza occorre il quorum di cui all’articolo 1136, Codice civile, secondo comma (anche se per errore materiale nell’ordinanza in esame è scritto comma 1), ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

La delibera impugnata era stata approvata nel rispetto di queste previsioni ed è quindi valida anche perchè, conclude la Suprema corte, ritenere l’installazione di telecamere gravosa e voluttuaria, come sosteneva la condomina, non è possibile. Il singolo proprietario può sottrarsi alla spesa solo per l’installazione di impianti suscettibili di utilizzazione separata e solo se dimostri che la spesa richiestagli sia troppo gravosa. Al fine non basta, come in questo caso, che si faccia riferimento al rapporto tra la spesa deliberata e quella generale di gestione dell’edificio.

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