SILENZIO-ASSENSO ANCHE PER LA RESIDENZA
Il condono edilizio del 1994, come il precedente del 1985, prevede una riduzione dell’oblazione per la prima abitazione che costituisce la prima casa del richiedente la sanatoria, e nella quale lo stesso abbia la residenza, anche se in un immobile privo di titolo abilitativo. Inoltre, se la domanda di condono a suo tempo presentata è corredata della documentazione essenziale e dei contenuti descrittivi dell’opera previsti dalla legge, e vi è stato il regolare versamento sia dell’oblazione sia degli oneri concessori, e qualora sia stata anche presentata la denuncia al Catasto, il comportamento inerte dell’amministrazione, protratto per uno o due anni, a seconda dell’ampiezza demografica del Comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria, salvo che l’opera abusiva sia stata realizzata in area sottoposta a vincolo di tutela e non sia stato ottenuto il parere positivo, oppure ricada nell’ipotesi di insanabilità assoluta.Si tratta, perciò, della formazione del silenzio-assenso per legge collegato al decorso del tempo, maturato il quale è possibile chiedere la residenza nell’immobile, da considerare sanato a tutti gli effetti, a condizione che sia il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo