Società

Sindaci, ecco le violazioni che tagliano i compensi

La mancata partecipazione all’assemblea soci non intacca gli onorari

di Giovanbattista Tona

Dalle inadempienze che comportano la perdita o il taglio del corrispettivo alle regole sull’entità e sui tempi del pagamento. I compensi che spettano ai componenti del collegio sindacale costituiscono un tema delicato che diventa particolarmente controverso e fonte di contenzioso dopo il fallimento delle società, quando il curatore ritenga che costoro non abbiano assolto ai loro doveri di controllo.

Il punto sulle indicazioni fornite dalla giurisprudenza più recente.

L’entità dell’onorario
In base all’articolo 2402 del Codice civile, l’onorario per i sindaci deve essere predeterminato da un’apposita clausola dello statuto o da una delibera assembleare.

Nelle società di capitali, i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono non alla fine dell’anno solare relativo al terzo esercizio della carica, ma alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo a tale esercizio (articolo 2400 del Codice civile).

Stabilito al conferimento dell’incarico unitariamente e per l’intero mandato, l’onorario non può essere modificato nè da atti unilaterali nè da successivi accordi, ma diventa frazionatamente esigibile di anno in anno a conclusione di ogni esercizio sociale, dando origine a distinti crediti annuali (Cassazione 15828/2019).

Secondo il Tribunale di Roma a questi crediti, poiché derivanti da rapporti sociali, si applica il termine di prescrizione breve di cinque anni previsto dall’articolo 2949 del Codice civile. Per ciascuna annualità esso decorre però separatamente dalla fine di ogni rispettivo esercizio sociale (sentenza 13 giugno 2019).

Gli ultimi due anni di prestazione sono inoltre assistiti dal privilegio, ossia da una causa legittima di prelazione in base all’articolo 2751bis n. 2 del Codice civile. Una tutela rafforzata che, secondo la Cassazione (sentenza 27902/2020) non riguarda i compensi annuali maturati in data anteriore al biennio precedente la cessazione del mandato.

Non è invece ammessa la possibilità che la prestazione dei sindaci sia svolta a titolo gratuito e, se il compenso o i criteri per la sua determinazione non sono fissati dallo statuto o dall’assemblea, allora dovrà provvedervi il giudice in base alle tariffe professionali (Cassazione, sentenza 7299/2015). Il Tribunale di Roma aveva spiegato che l’incarico al sindaco deve essere oneroso e garantito perché posto a salvaguardia del mercato e dei diritti dei terzi non solo degli interessi della società (sentenza 6 giugno 2018).

Disconoscimento e riduzione
Nell’ipotesi di dimissioni di un sindaco dopo la chiusura dell’esercizio ma prima dell’approvazione del bilancio che ne sancisce la scadenza è però legittima la decurtazione del suo compenso in misura proporzionale (Cassazione 3190/2016).

In caso di inadempienza, va valutato anno per anno se i sindaci hanno atteso ai loro compiti e il compenso potrà essere negato solo per gli anni in cui risulti una specifica condotta inadempiente. Resta da verificare come si possa individuare la condotta inadempiente in relazione ad ogni singola annualità e che, secondo la Cassazione deve essere specificamente provata (sentenza 6027/2021).

Secondo il Tribunale di Milano, la mancata partecipazione all’assemblea dei soci non basta a giustificare l’eccezione di inadempimento; se l’assenza è stata giustificata da impedimento e nessun rilievo è stato formulato dagli altri organi sociali, allora essa non potrà considerarsi omissione essenziale del contenuto della prestazione (sentenza 22 luglio 2019).

Tuttavia se i sindaci non hanno rilevato una macroscopica violazione o non hanno reagito ad atti di dubbia regolarità già per questo può ritenersi che non abbiano assolto al loro incarico (Cassazione, sentenza 32397/2019).

La giurisprudenza sulle retribuzioni
1 Limiti alla decurtazione
Solo l'annualità “scorretta”

Ai sindaci delle società che non esercitano gli obblighi di controllo può essere eccepito l'inadempimento e negato il compenso ma solo per l'annualità nella quale è provato che essi non hanno correttamente eseguito la loro prestazione. Restano dovuti i compensi per le altre annualità.
Cassazione, sentenza del 4 marzo 2021, n. 6027

2 Prescrizione
Da quando si calcola

Il compenso del sindaco di una società per azioni, seppur deliberato dall'assemblea per l'intera durata dell'ufficio, matura e diviene esigibile di anno in anno, facendo sorgere così distinti diritti di credito. Ciascuno di questi soggiace al termine di prescrizione di cinque anni, decorrente dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.
Tribunale di Roma, sentenza del 13 giugno 2019

3 Credito privilegiato
Solo per gli ultimi due ann
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I compensi dei sindaci sono prestazioni professionali assistite dal privilegio riconosciuto dall'articolo 2751bis, n. 2 del Codice civile che matura negli «ultimi due anni di prestazione»: ne restano quindi esclusi i compensi annuali maturati prima del biennio che precede la cessazione del complessivo rapporto.
Cassazione, sentenza del 4 dicembre 2020 n. 27902

4 Entità
Gli accordi non contano

La misura del compenso dei componenti del collegio sindacale di società di capitali va stabilita nell'atto costitutivo o fissata dall'assemblea: in assenza di tale indicazione, va determinata dal giudice secondo le tariffe professionali, non avendo alcuna rilevanza eventuali accordi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione.
Cassazione, sentenza del 27 ottobre 2014 n. 22761

5 Disconoscimento
Assenza in assemblea

La mancata partecipazione ad un'assemblea dei soci da parte dei sindaci non costituisce di per sè un indice di inadempimento alla prestazione, specie se l'assenza è giustificata da impedimento e nessun rilievo è stato formulato dagli altri organi, e pertanto non giustifica il disconoscimento del diritto al compenso.
Tribunale di Milano, sentenza del 22 luglio 2019

6 Ripartizione annuale
Non è un credito unitario

Il compenso del sindaco ha carattere unitario corrispondente all'attività svolta nell'intero esercizio sociale. La retribuzione non costituisce però un debito unico per tutta la durata della carica, ripartito in più annualità, dovendosi al contrario individuare distinti crediti annuali.
Cassazione, sentenza 4 dicembre 2020 n. 27902

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