Civile

Sindrome ansioso-depressiva: per l'invalidità non basta il certificato del medico privato

La ctu ha riconosciuto solo in parte la sindrome da cui la donna era affetta

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di Giampaolo Piagnerelli

La richiesta di inabilità per una sindrome ansioso-depressiva deve essere motivata in maniera ufficiale e non producendo solo documenti privati. In caso contrario fa fede quanto stabilito dal Ctu. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 3370/21.

I fatti. In precedenza la Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale, della stessa città ha rigettato l'appello proposto da una donna avente a oggetto il mancato riconoscimento dell'assegno di invalidità civile per sindrome ansioso-depressiva. La Corte territoriale, concordando con il primo giudice, si era limitata alla verifica del solo requisito sanitario. Inoltre secondo i giudici di secondo grado, la donna non aveva offerto la prova della mancanza del reddito, avendo prodotto solo autocertificazioni, senza aver mai allegato un'attestazione reddituale o un certificato dell'Agenzia delle entrate. La ricorrente riferisce di aver allegato certificati medici che attestavano l'aggravamento della sindrome da cui era affetta, e aveva prodotto un'istanza del 26 settembre 2017 ove si chiedeva al giudice dell'appello di considerare l'ulteriore aggravamento della situazione medico-sanitaria. La ricorrente sosteneva di soffrire di nevrosi ansiosa con fobie e insonnia e chiedeva in ragione di ciò che le venisse applicato il codice n. 1203 della tabella di invalidità civile che prevedeva una percentuale di invalidità pari al 50%, mentre il Ctu le aveva riconosciuto solo la sindrome depressiva. Anche la Cassazione, in definitiva, ha respinto l'appello della donna in quanto non ha fornito materiale probatorio su cui avanzare concretamente la pretesa.

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