Sinistri, danno da perdita di capacità lavorativa anche se la vittima non ha cercato un nuovo impiego
Per la Cassazione, ordinanza n. 16604 depositata oggi, non è consentito rigettare la domanda senza aver prima accertato il danno patrimoniale nella sua interezza; basandosi invece solo sul fatto che la vittima non ha cercato un nuovo lavoro
Importante sentenza della Cassazione sui criteri di accertamento e liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro a seguito di un sinistro stradale. La Terza sezione civile, ordinanza n. 16604 depositata oggi, affermando una serie di principi di diritto, ha chiarito che la domanda di risarcimento del danno non può essere respinta semplicemente sulla base del fatto che la vittima non si è attivata per trovare un nuovo lavoro.
Il caso era quello di una donna, dipendente di una ditta di pulizie, che a seguito di un incidente automobilistico aveva subito una lesione dell’omero che, per il protrarsi della convalescenza, aveva comportato dapprima il licenziamento e successivamente, a causa dei postumi permanenti (limitazione articolare), l’impossibilità di continuare a fare lo stesso lavoro.
La lavoratrice ha chiesto alla compagnia assicurativa e alla responsabile del sinistro il risarcimento del danno da lucro cessante rappresentato sia dalla perdita del lavoro svolto, sia dalla ridotta possibilità di trovarne uno futuro. La Corte d’appello, ribaltando la sentenza completamente negativa di primo grado, ha riconosciuto che il licenziamento fu causato dall’infortunio; tuttavia, siccome la vittima non si era attivata per cercare una nuova occupazione, il danno patrimoniale doveva essere liquidato in via equitativa in una somma pari agli stipendi perduti tra il momento del licenziamento e quello in cui, se la vittima si fosse diligentemente attivata, avrebbe presumibilmente trovato una nuova occupazione: periodo stimato in sei mesi.
Un ragionamento bocciato dalla Suprema corte. La sentenza impugnata, si legge nella decisione, ha infatti sbagliato nel subordinare alla mancata dimostrazione delle vane ricerche d’un nuovo lavoro non già la riduzione equitativa del risarcimento, ma addirittura l’esclusione totale del risarcimento del lucro cessante futuro. Nella liquidazione del danno, infatti, i passaggi logici che il giudice di merito deve fare sono tre: a) dapprima accertare se la vittima ha perso in tutto o in parte la capacità di svolgere il proprio lavoro; b) quindi accertare se la vittima ha conservato forze industri per svolgere un altro lavoro; c) infine occorre capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima.
La sentenza impugnata invece, senza accertare se i postumi impedissero alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, ha rigettato la domanda ritenendo che per prima cosa la vittima avesse l’onere di provare l’avvenuta e vana ricerca d’un nuovo lavoro. Così facendo però, prosegue la Corte, ha invertito l’ordine logico degli accertamenti, in quanto l’eventuale aggravamento colposo del danno (ex art. 1227, secondo comma, c.c.), è un posterius rispetto all’accertamento dell’esistenza del danno e alla sua entità.
Da qui l’affermazione dei primi tre principi di diritto. Il primo: “Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un’occupazione. Pertanto nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini”. Il secondo: “Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d’un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute, tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima; il nesso di causa tra colpa della vittima ed aggravamento del danno) e processuali (l’eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma”.
Infine, il terzo che detta la regola applicabile al caso: “Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro”.
La ricorrente ha poi sostenuto che una volta ritenuta sussistente dal medico legale una “incapacità lavorativa specifica”, nel caso del 25%, ne debba seguire di necessità un danno patrimoniale. Per la Cassazione, tuttavia, si tratta di una “affermazione erronea in punto di diritto”. Altrettanto erronea, però – aggiunge la Corte - è la statuizione secondo cui la vittima d’un infortunio, per essere risarcita, dovrebbe dimostrare di non potere svolgere un lavoro che le garantisca un reddito “almeno pari” a quello perduto: una sorta di regola dell’ “all or nothing”.
Secondo un primo orientamento, il nesso di causalità tra postumi e riduzione della capacità di lavoro e di guadagno non può ritenersi automatico. Un secondo orientamento, invece, in concreto ritiene che tale prova possa essere desunta (ex art 2727 c.c.) dal solo fatto che il grado di invalidità biologica sia superiore a una certa soglia. Ma quale soglia? La risposta è stata molto eterogenea: secondo alcune decisioni il 10% (n. 9399/1997); altre nel 25% (n. 21497/2005); altre ancora il 30% (n. 17411/2019). Ebbene per la Cassazione questa seconda lettura non è condivisibile perché è dall’accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno e alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l’“incapacità lavorativa” della vittima, desumerne la prova d’una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto d’una deminutio patrimonii. E allora deve rigettarsi la censura nella parte in cui sostiene che siccome il medico legale aveva “accertato” una “incapacità lavorativa specifica” del 25%, doveva presumersi una pari riduzione del reddito.
La sentenza impugnata ha però errato laddove ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante futuro, sul presupposto che la vittima non avrebbe dimostrato di avere cercato un lavoro che fosse in grado di garantirle “un reddito pari” a quello precedentemente percepito. Una statuizione, afferma la Corte, che viola gli artt. 1223 e 1226 c.c. sotto più profili.
Da qui l’affermazione di altri tre principi di diritto. In primis: “L’accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l’entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e l’impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima; c) valutando se l’eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. “incapacità lavorativa specifica”, e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale”.
Secondo punto: “Sebbene il danno da lucro cessante causato dall’incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l’esistenza del suddetto danno”. In ultimo: “La circostanza che la vittima di lesioni personali, licenziata a causa del superamento del periodo di comporto, non dimostri di avere cercato un altro lavoro che le garantisse un pari livello di reddito non è di per sé d’ostacolo alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante”.







