Responsabilità

Sinistri, se la "targa prova" è sovrapposta, paga l'assicurazione del veicolo

Per la Cassazione (sentenza n. 28433 depositata oggi ) la prassi non trova riscontro normativo

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 28433 depositata oggi, fa chiarezza sui casi in cui le vetture non immatricolate possono circolare grazie all'apposizione della "targa prova" e sul regime di responsabilità civile in caso di danni. I giudice della Terza Sezione civile hanno infatti bocciato la prassi "che non trova riscontro nella disciplina di settore", di appendere la targa prova su veicolo già targati e dunque provvisti di carta di circolazione.

Respingendo il ricorso di Cattolica Assicurazioni, condannata a risarcire il danno a seguito di un sinistro mortale occorso mentre l'auto, in riparazione presso un'autofficina, veniva condotta da un meccanico per un test munita di "targa prova", la Suprema corte ha infatti chiarito che dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l'assicuratore del veicolo e non quello della "targa di prova", in questo caso Allianz.

Quando per ragione di "prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita", spiega la decisione, si debba circolare con veicoli sprovvisti della carta di circolazione, può essere attribuita - soltanto a determinate categorie (titolari di officine, concessionari, costruttori eccetera) - una specifica autorizzazione ministeriale che consente il rilascio della "targa prova". La finalità della norma, infatti, "è quella di permettere anche all'esercente l'officina di riparazione di eseguire prove su strada al fine di verificare l'efficacia degli interventi da lui effettuati".

Per quanto riguarda la garanzia assicurativa, "anche i veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all'obbligo di assicurazione, atteso che l'articolo 122 Codice delle assicurazioni non prevede alcuna eccezione". E l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione con targa prova non è stipulata dal proprietario del veicolo, ma dal titolare dell'autorizzazione a circolare con la suddetta targa. In questo caso, infatti, la polizza copre il rischio dei danni, "con la particolarità che non si riferiscono a quelli causati da un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero essere determinati da tutti veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova; ciò in quanto la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo".

Tornando la caso concreto, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di Cattolica affermando che il veicolo già targato, anche se circolava per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, "non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione". Difatti, è il ragionamento della Corte, "se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore". "Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere - ove ne ricorrono i presupposti- solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova".

Ricapitolando, per i giudici "nell'ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l'apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo". "Ciò in quanto - prosegue la decisione - la finalità della targa prova non è quella di sostituire l'assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell'officina, ma quella – differente - di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche".

La targa prova, infatti, costituisce una deroga e sostanzialmente "sana", la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non "sana" né la mancanza di revisione (decisione del 2016), né l'uso per competizioni sportive aldi fuori dell'ambito in cui tale circolazione è consentita (decisione del 2018). ln entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione.

L'inclusione anche delle officine di riparazione e di trasformazione, conclude la Cassazione, si spiega in quanto "potrebbero avere l'esigenza di svolgere attività, su un veicolo non munito di carta di circolazione e, in tal caso, potrebbero impiegare l'autorizzazione provvisoria", oppure si fa il caso in cui l'allestimento del veicolo venga modificato prima dell'immatricolazione, per cui, per l'officina si presenti la necessità di testare su strada durante i lavori di trasformazione.

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