Sinistri stradali, il proprietario si presume alla guida
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 30723/2022, con riguardo ai casi in cui non è possibile accertare chi fosse effettivamente al volante
Se a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro vi era il proprietario, o altro soggetto affidatario del veicolo, allora si presume che fosse lui il soggetto alla guida. Ai fini assicurativi, dunque il terzo all'interno della autovettura deve essere considerato come terzo trasportato. Lo ha chiarito la Corte di cassazione al termina di una lunga dissertazione normativa (ordinanza n. 30723/2022) accogliendo, con rinvio, il ricorso dei genitori di un ragazzo deceduto a causa di un tragico incidente. L'auto con dentro il giovane e la sua fidanzata, proprietaria della vettura, era precipitata in mare da una banchina portuale con il conseguente annegamento della coppia.
I corpi vennero trovati sollevati dai sedili "quasi a toccare il tetto in quanto privi di cinture di sicurezza". Mentre il sedile del lato guida si trovava spostato in avanti e quello accanto invece aveva lo schienale reclinato. Sia il Tribunale che la Corte di appello negarono il risarcimento, chiesto in qualità di passeggero dagli eredi, perché non era stata fornita la prova che viaggiasse in qualità di terzo trasportato nè quella della circolazione stradale al momento del sinistro. Al contrario per le Corti di merito, l'auto sarebbe stata ferma e la coppia ne avrebbe fatto un uso improprio avendola utilizza per appartarsi, come prassi in quell'area.
La Terza sezione civile ha però completamente ribaltato il verdetto. Per prima cosa, spiega la Corte, i giudici hanno commesso un errore evidente, là dove hanno ritenuto che il veicolo "una volta fermatosi in sosta e senza che alcuno degli occupanti fosse più alla guida (intesa come guida funzionale all'effettivo movimento), non potesse ritenersi in circolazione".
Il concetto di circolazione stradale, articolo 2054 cod. civ., infatti include anche la posizione di arresto del veicolo. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per Rca è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata. In questo senso, la manovra compiuta da chi si trovava alla guida per arrestare l'autovettura nella posizione di quiete, poi rivelatasi instabile, si sarebbe dovuta comprendere nella nozione di circolazione del veicolo. Allo stesso modo in quella nozione andava ricompreso lo stato del veicolo prima del suo tragico movimento.
Neppure rileva, e questo è un altro passaggio importante, che il sinistro sia avvenuto in un'area identificata come facente parte del demanio portuale e interdetta alla circolazione stradale ed adibita esclusivamente alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti. "La copertura assicurativa – afferma la Corte - comprende, a condizione che se ne dimostri l'operatività a favore di chi la invoca, anche la circolazione che sia avvenuta con una manovra di circolazione vietata e dunque su un'area su cui vi erano limitazioni di circolazione".
La Cassazione precisano poi che il trasportato è considerato "terzo" rispetto all'assicurazione del veicolo su cui viaggiava "solo se il suo trasporto non avvenga come conducente e ciò perché il conducente del veicolo è il soggetto la cui condotta è coperta dall'assicurazione, sicché, dovendo valere l'assicurazione per un comportamento a lui ascrivibile, egli non può essere considerato "trasportato". E dunque il terzo, o i suoi eredi, dovranno provare che egli si trovava in diversa posizione rispetto al posto di guida.
Ma cosa accade se il terzo alleghi che nel veicolo vi era il proprietario (o l'affidatario della vettura)? Ebbene il terzo deve comunque allegare se questi era anche lui trasportato o conducesse il veicolo. Ma se invece, per varie possibili ragioni, non è possibile accertare che era di fatto al volante, cosa accade?
Ebbene, afferma la Corte, in questi casi, va considerato che, "secondo l'id quod plerumque accidit, l'esistenza di una situazione di certezza sulla presenza a bordo (a) del soggetto che aveva la disponibilità del veicolo e, naturalmente, di una uguale certezza, sia circa il fatto che egli si trovasse nella condizione di idoneità legale a condurre il veicolo (cioè avesse la "patente di guida" in corso di validità), sia circa il fatto che non si trovasse in condizioni fisiche tali da non poter guidare il veicolo, ovvero (b) di un soggetto che da quello titolare della disponibilità del veicolo l'aveva di fatto ricevuta (trovandosi nelle condizioni legali e di fatto necessarie per poter guidare), si presta senza dubbio a giustificare un'inferenza necessaria". E l'inferenza è nel senso che è da presumere che chi conduceva il veicolo dovesse essere proprio il soggetto proprietario o affidatario.
Per la Suprema corte si può dunque, affermare che, "allorquando un'azione risarcitoria venga esercitata contro l'assicuratore per la r.c.a. deducendo la morte di un soggetto che risulti essere stato a bordo di un veicolo in una situazione nella quale sia certo che a bordo di esso vi era anche il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo stesso e che era idoneo sul piano legale e di fatto alla guida oppure un soggetto parimenti idoneo in questi due sensi, cui chi aveva quella disponibilità l'abbia affidata, qualora, all'esito dell'istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell'art. 2729, primo comma, c.c., fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui ai quale egli l'aveva affidata in fatto".
"Ne consegue - prosegue il ragionamento - che a favore di chi abbia agito per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato o a favore degli eredi che agiscano per il caso che egli sia venuto a mancare nel sinistro e abbiano dedotto la sua presenza come terzo trasportato, qualora risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell'affidatario (provvisti di idoneità legale d di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell'essere stato quel soggetto un terzo trasportato".
Analogo principio, prosegue la Cassazione, va affermato nel caso in cui già il fatto storico ab origine, cioè come deducibile e dedotto da chi agisce, non riveli chi era alla guida del veicolo al momento della verificazione del sinistro o nell'ultima manovra circolatoria causalmente rilevante, ed all'esito dell'istruzione risulti confermata l'impossibilità di accertare positivamente chi conducesse il veicolo in quel momento.
Del primo principio può avvalersi anche il trasportato sopravvissuto al sinistro: egli può invocare la suddetta presunzione e se essa, all'esito dell'istruzione, non venga smentita, dovrà ritenersi che conducente fosse il titolare della disponibilità del veicolo o colui cui il veicolo da detto titolare fosse stato affidato.
Tornando al caso specifico, di fronte all'accertata impossibilità di individuare positivamente se, al momento del parcheggio in sosta del veicolo, ultima manovra inerente alla circolazione, guidasse il de cuius oppure la proprietaria del veicolo), la Corte d'Appello di Palermo avrebbe dovuto considerare come terzo trasportato il de cuius, dovendosi presumere che la presenza a bordo della proprietaria inducesse la conclusione che la stessa fosse stata conducente del veicolo in quella manovra.