Responsabilità

Sinistri stradali, il veicolo non coinvolto nella collisione deve provare il nesso

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 19282 depositata oggi, respingendo il ricorso di un motociclista contro il conducente, il proprietario e l'istituto presso cui era assicurata l'automobile

di Francesco Machina Grifeo

In assenza di collisione tra i veicoli, la presunzione di corresponsabilità con riguardo al danno prodotto può essere affermata soltanto quando sia accertato il nesso di causalità rispetto alla guida del mezzo non coinvolto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19282 depositata oggi e segnalata per il "Massimario", respingendo il ricorso di un motociclista contro il conducente, il proprietario e l'istituto presso cui era assicurata l'automobile.

In primo grado, a sostegno della domanda, il ricorrente dedusse che mentre era alla guida del suo motociclo, l'autovettura condotta dalla convenuta, "immettendosi in modo imprudente sulla da lui percorsa, l'aveva costretto ad una manovra improvvisa per evitare l'impatto, a causa della quale egli aveva perso il controllo della moto finendo a terra". Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite. Il Tribunale di Teramo respinse l'appello e accogliendo quello incidentale condannò il motociclista al pagamento delle spese di giudizio.

Nel ricorso in Cassazione il motociclista ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione delle regole sulla prova presuntiva, "dovendo il materiale probatorio a disposizione essere letto nel senso che il conducente del motociclo aveva perso il controllo a causa della manovra imprudente dell'autovettura". Il Tribunale, poi, avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di cui all'articolo 2054, secondo comma, pur in assenza di scontro tra i due mezzi.

La VI Sezione civile ricorda che secondo il Tribunale "pacifico essendo che tra i due mezzi non vi era stato alcuno scontro, non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054, secondo comma". Inoltre dalle deposizioni dei testimoni emergeva che la conducente dell'auto fosse intenta a effettuare una manovra da destra a sinistra e che il motociclista era caduto a terra non appena aveva toccato i freni della moto. Dunque, mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti ed essendo stata immediata la caduta della moto, la stessa poteva essere stata causata anche da un semplice sbandamento. Né vi era la prova di una qualche colpa a carico della convenuta, poiché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale era stata dimostrata.

A fronte di tale ricostruzione il ricorrente, afferma la Cassazione, insiste nel sostenere che la presunzione di pari responsabilità avrebbe dovuto essere ugualmente applicata; "il che non è esatto – spiega il Collegio -, perché l'assenza dello scontro esclude tale possibilità". La giurisprudenza ha infatti stabilito che la "presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto". "Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro".

Ma "è evidente - conclude - che l'estensione ora richiamata non è applicabile nel caso di specie".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©