Responsabilità

Sinistro stradale: al convivente spetta il risarcimento se con l'ex deceduto aveva instaurato una convivenza more uxorio

La coppia in sostanza stava insieme non solo per motivi morali ma anche economici

di Giampaolo Piagnerelli

Il risarcimento del danno spetta anche al convivente superstite se dall'analisi del rapporto emerge che la persona deceduta provvedeva anche a fornire un apporto economico e non solo morale alla coppia. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 8801/23.I Supremi giudici sulla configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale tra il convivente deceduto e la superstite si sono rifatti alla vicenda in appello. E - si legge nella sentenza - che il giudice di merito non ha tenuto nel debito conto, quanto da questa Corte già affermato con riferimento al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale, che va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente more uxorio del defunto. Altro elemento che gioca a favore del riconoscimento economico a favore della donna che ha subito la perdita del convivente, risiede nella durata della convivenza, con spostamento della residenza e del domicilio fiscale e la delega a favore della donna a operare sul conto corrente del convivente. Sono elementi che hanno una significatività al fine di fondare un ragionamento presuntivo: si tratta di elementi di fatto che se valutati unitariamente, hanno quella univocità e gravità tali da permettere di dedurne la già formatasi esistenza di una comunanza di vita tra il defunto e l'attrice in riassunzione, talmente forte e stabilizzata da giustificare il prevedibile apporto stabile economico del primo a vantaggio della seconda, non solo per la stretta durata della convivenza, ma per tutta la vita.

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