Sinistro stradale, quando la presunzione di colpa concorrente al 50 per cento non opera
Circolazione stradale - Responsabilità civile - Insidia stradale - Concorso di colpa dei conducenti - Ex art. 2054, comma 2, c.c. - Carattere sussidiario - Non sussiste
Se la responsabilità del danno da insidia stradale è stata definitavene accertata a carico dell'ente pubblico, non può operare la presunzione di colpa prevista, in egual misura a carico dei conducenti, dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ, in quanto quest'ultima, avente funzione meramente sussidiaria, opera solo nell'impossibilità di determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità cosicché, risultando accertata l'esclusiva colpa di uno dei conducenti, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 27 maggio 2019, n. 14379
Circolazione stradale - Responsabilità civile - Presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - Sussidiarietà - Accertamento in concreto della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti
Qualora il giudice accerti in fatto la dinamica del sinistro attribuendone la responsabilità ad un solo conducente e affermando che senza tale comportamento colposamente imprudente il sinistro non si sarebbe verificato, non applica il criterio sussidiario della presunzione di colpa concorrente nella misura del 50% ciascuno, fissato dall'articolo 2054 c.c., comma 2.
Cassazione civile, Sezione 6, Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19098
Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - Scontro di veicoli - In genere presunzione di colpa gravante sul conducente - Natura - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Presunzione di colpa - Prova liberatoria - Fattispecie
In tema di responsabilità civile derivante dalla circol azione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa della convenuta sulla base di una valutazione in concreto della sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l'assenza di infrazioni alle norme del codice della strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo della strada in cui era avvenuto l'impatto ed il punto di collisione tra i veicoli).
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 febbraio 2017, n. 4130
Circolazione stradale - Responsabilità civile - Presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - Presupposti per la sua operatività - Sussidiarietà - Accertamento in concreto della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti - Conseguenze sul piano probatorio
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 settembre 2015, n. 18631