Sinistro stradale, il risarcimento va contenuto entro il valore della vettura
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 2982 depositata oggi, fissando una soglia massima per il risarcimento in forma specifica
A seguito di un sinistro stradale, qualora il costo della riparazione superi di gran lunga il valore della vettura si procede al risarcimento per equivalente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 2982 depositata oggi, fissando una soglia massima per il risarcimento in forma specifica.
La Suprema corte ha dunque respinto il ricorso del proprietario della vettura che chiedeva circa 15mila euro e confermato la decisione della Corte di appello che aveva fissato il risarcimento in 2.500 euro, una somma pari al valore stimato della vettura.
Il comune di Benevento era stato ritenuto responsabile dei danni occorsi alla macchina in seguito all'allagamento della strada. In primo grado, il tribunale aveva condannato il municipio a pagare quasi 15mila euro, somma necessaria per eseguire tutte le riparazioni secondo i preventivi presentati dal danneggiato ma anche del comune stesso. La Corte territoriale ha poi ridimensionato il dovuto. Contro questa decisione l'automobilista ha proposto ricorso in Cassazione. La Terza sezione civile, nel respingere la doglianza, rileva che la Corte territoriale "non ha ritenuto provato il danno subìto dall'autovettura nella misura di euro 2.500, ma, piuttosto, ha ritenuto provato il valore commerciale di tale autovettura nella misura non superiore ad euro 2.500". Infatti, prosegue la decisione, "a fronte di un preventivo per la riparazione di oltre cinque volte superiore al valore dell'auto, la Corte ha correttamente ritenuto che vi fossero i presupposti per disporre risarcimento per equivalente".
La Cassazione riporta poi il ragionamento della Corte di appello: "in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente".
E siccome la vettura all'epoca dell'evento aveva un valore commerciale di mercato pari ad 2.500 euro, somma di gran lunga inferiore a quella necessaria per la riparazione (14.962 euro secondo il preventivo del danneggiato, addirittura 17.116 euro secondo la relazione del tecnico incaricato dal Comune, che ha effettuato una valutazione considerando il veicolo come "relitto"), "il risarcimento dovuto in favore dell'appellante deve essere ridotto nella minor somma di euro 2.500".
Pertanto la Corte territoriale ha dapprima accertato il valore dell'auto e poi lo ha comparato sia con il preventivo presentato dal ricorrente, sia con quello emergente dalla relazione tecnico comunale, "pervenendo, sulla base di una mera evidenza matematica, al giudizio di eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica".
Infine, la decisione ricorda che la valutazione del giudice ai fini dell'applicazione dell'articolo 2058 cod. civ., ed in particolare sulla scelta di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica rientra nella discrezionalità del giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità.