Lavoro

Soci-amministratori: doppia contribuzione illegittima se l’INPS non fornisce prove valide

Nota a Tribunale Milano, Sezione L, Sentenza 24 gennaio 2024, n. 334

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di Davide Bertolli*

Il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, in persona del Presidente di Sezione, Dott.ssa Paola Ghinoy, con la sentenza in commento, non impugnata e passata in giudicato, ha avuto modo di pronunciarsi, lo scorso 24 gennaio, sul tema della doppia contribuzione INPS cui possono ritrovarsi assoggettati i soci di una società a responsabilità limitata (Srl), che ricoprano anche la carica di amministratori.

Non è, infatti, infrequente che il socio e amministratore di una società, venga iscritto, anche, come avvenuto nel caso di specie, a due differenti gestioni INPS: la gestione separata e la gestione commercianti (IVS), con obbligo di corresponsione, per ognuna di esse, dei relativi contributi.

L’ art. 29 comma 1 della L. 03/06/1975, n. 160, ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti dell’INPS, dispone quanto segue:

“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

La giurisprudenza, anche della Suprema Corte, negli ultimi anni ha evidenziato come, l’iscrizione a entrambe le gestioni INPS, non sia affatto automatica, bensì presupponga l’accertamento dell’attività svolta in concreto, all’interno dell’azienda, da parte dei soci amministratori.

In particolare, nel caso dell’attività dell’amministratore, quand’anche socio, quel che deve essere valutato è la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) della richiamata disposizione di legge, che, ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti INPS, richiede, appunto, la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Tale partecipazione personale, tuttavia, non può limitarsi a coincidere con le attività che sono già tipiche e caratteristiche del ruolo di amministratore.

La sentenza in commento ricorda come l’attività di amministratore si basi “su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un’attività di gestione, l’espletamento di una attività d’impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza”, richiamando le pronunce sul punto di Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439 e Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280.

Tale rapporto di immedesimazione organica comporta, quindi, che l’amministratore di una società partecipi naturalmente all’attività dell’azienda, sia per attività di coordinamento e organizzazione dei fattori produttivi, comprendendovi sia il momento decisionale, sia quello attuativo di tali determinazioni.

Il Tribunale, nella sentenza in commento, richiamando l’insegnamento della Suprema Corte, afferma che nell’attività tipica dell’amministratore rientra: “… l’assolvimento dei compiti quali l’attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l’avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez Lavoro Ord. 27/01/2021, n. 1759) ...” e per tali attività l’amministratore risulta già soggetto all’iscrizione nella gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’iscrizione anche alla gestione commercianti deve sussistere, pertanto, la prova di un’attività ulteriore, di carattere materiale ed esecutivo, con interazioni costanti sugli altri fattori produttivi.

L’onere della prova, sulla sussistenza di tale attività materiale ed esecutiva, che deve consistere in attività diversa e distinta rispetto alle attività tipiche dell’amministratore, è a carico dell’INPS, anche nel caso in cui, come nella fattispecie in commento, sia il contribuente a presentare istanza di cancellazione dalla gestione INPS commercianti per mancanza dei presupposti.

Nel giudizio deciso dalla sentenza in commento l’INPS aveva, peraltro, sostenuto di poter prescindere da tale onere probatorio, sulla base della già avvenuta iscrizione alla gestione commercianti su domanda dello stesso soggetto e per l’aver quest’ultimo, comunque, nei primi anni iniziato a corrispondere spontaneamente il pagamento dei contributi.

Entrambe le eccezioni sono state respinte dal Tribunale, che ha ritenuto non sussistere alcuna preclusione all’azione finalizzata ad ottenere una pronuncia di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti.

L’iscrizione alla gestione commercianti era stata effettuata, infatti, su richiesta dello stesso contribuente, in via cautelativa, a seguito della trasformazione societaria (da SPA a SRL) stante l’incertezza del precedente quadro normativo e giurisprudenziale, poi definitosi chiaramente con le pronunce della Suprema Corte sopra citate

Anche il pagamento spontaneo dei contributi, nei primi anni di iscrizione alla gestione commercianti, non poteva di per sé comportare una rinuncia ab origine a far valere la mancanza dei presupposti per tale iscrizione, poi, di fatto, accertata in giudizio.

Nella vicenda in oggetto il ricorrente, dopo aver presentato all’INPS apposita istanza di cancellazione dalla gestione commercianti, rimasta inevasa, ha poi provveduto all’impugnazione dell’avviso di addebito inviato dall’INPS al ricorrente per il recupero dei contributi non versati, formulando altresì domanda di ripetizione di quelli precedentemente corrisposti, ottenendo l’accoglimento di entrambe le domande da parte del Giudice.

Rilevante, infine, è il fatto che l’INPS non abbia appellato la sentenza, forse consapevole dell’indifendibilità delle proprie posizioni.

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*A cura di Davide Bertolli, Equity Partner in Bertolli & Partners

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