Professione e Mercato

Società tra avvocati: dal 1° gennaio in vigore il regolamento

È stato approvato il Regolamento per l'esercizio in forma societaria della professione forense. In vigore dal 1° gennaio 2022

di Marina Crisafi

Dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il regolamento per l'esercizio in forma societaria della professione forense. Lo rende noto l'ente previdenziale degli avvocati con una nota a firma del presidente Walter Militi.

Regolamento STA: concluso l'iter
L'iter di approvazione ministeriale che disciplina gli aspetti previdenziali per le STA si è concluso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre dell'approvazione (con nota del ministero del Lavoro n. 36/0011495/AVV-L-172 del 29 ottobre 2021) della delibera n. 43/2021 del Comitato dei delegati della Cassa Forense del regolamento della società tra avvocati.

Obblighi di comunicazione per le società tra avvocati
Preliminarmente, la Cassa ricorda che la STA ha l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine ove ha sede la società.
Conseguentemente, i C.O. sono tenuti a comunicare, per via telematica, all'ente, entro 30 giorni dall'adozione della delibera, le iscrizioni effettuate.
In mancanza, ogni STA è tenuta comunque a registrarsi in un'apposita sezione del sito della Cassa, che sarà istituita nei prossimi giorni.

Gli adempimenti obbligatori delle STA
La Cassa fa quindi una panoramica degli adempimenti obbligatori per le società tra avvocati, distinguendo tra obblighi dichiarativi e contributivi.
Quanto ai primi, le STA iscritte nella sezione speciale dell'Albo, anche se per frazione di anno, devono inviare telematicamente il Modello 5-ter, entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dal 2022). L'invio del modello è obbligatorio e va trasmesso sempre anche in caso di reddito zero.
Nel Modello 5-ter occorre indicare:
− l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo;
− il volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'imposta;
− l'ammontare degli utili della società, anche laddove non distribuiti;
− i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche se non iscritto alla Cassa;
− eventuali variazioni a seguito di accertamenti fiscali divenuti definitivi (per anno o per anni anteriori).
In merito agli obblighi contributivi, invece, in sede di compilazione del mod.5/ter la STA dovrà versare, entro il 30 settembre di ogni anno, il contributo integrativo nella misura del 4% sull'intero volume annuo di affari prodotto nell'anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente.
Viceversa, l'obbligo del pagamento del contributo soggettivo ricade su ogni singolo socio iscritto alla Cassa, in sede di mod. 5 annuale, in ragione della percentuale di partecipazione agli utili anche se non distribuiti, secondo la disciplina ordinaria prevista dal Regolamento Unico della Previdenza Forense. In merito, il regolamento precisa che la quota di reddito attribuibile al socio iscritto alla Cassa, è equiparata, ai soli fini previdenziali, a reddito netto professionale.

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