Società

Società di capitali, nuovo intervento della Cassazione sugli effetti del recesso del socio

Nota a Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 5 giugno 2025, n. 15087

La Corte di Cassazione ha recentemente preso posizione (decisione n. 15087/2025) in materia di recesso dell’azionista. La questione principale riguarda il momento in cui si producono gli effetti del recesso.

Il ragionamento della Corte, in breve, è stato sviluppato come segue.

In primo luogo, è stato osservato che la tesi per cui il recesso ha effetto immediato è radicata nella giurisprudenza di legittimità.

La tesi per cui, invece, questo integrerebbe una fattispecie complessa a formazione progressiva, non appare compatibile con il dato normativo; in particolare, in ragione del fatto che il recesso produce effetti nel momento in cui la volontà del socio viene a conoscenza della società e che perde efficacia se, «entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società» (art. 2437 bis c.c.).

Dal punto di vista della ratio della disciplina è stato osservato che questa è quella di neutralizzare gli inconvenienti (per la società) derivanti dalla partecipazione di un soggetto che ha mostrato di non volerne più far parte.

La Corte ha poi precisato che il socio receduto perde tutti i diritti, patrimoniali e corporativi, legati alla condizione di socio, che riacquista, con effetto retroattivo, solo con l’eventuale deliberazione di revoca della delibera che lo legittima o di scioglimento della società.

Se tali condizioni non si verificano, il socio non può più impugnare alcuna delibera.

La Corte ha inoltre avuto cura di osservare che il socio che ha visto revocata la delibera che ha giustificato l’esercizio del suo recesso può sempre impugnare la determinazione assembleare assunta medio termine che reputi viziata.

In tale ipotesi, il termine per l’impugnazione decorre dal momento in cui è stato reintegrato nella qualità di socio. Trova infatti applicazione l’art. 2935 c.c. (norma che non rientra tra quelle dichiarate inapplicabili alla decadenza dall’art. 2964 c.c.); altrimenti, si configurerebbe la dissoluzione del diritto all’impugnazione, in una società in cui il socio è stato a tutti gli effetti reintegrato.

In conclusione, la Corte ha enunciato i seguenti principi i diritto: «nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, c.c. In tema di società per azioni, in base all’art. 2437-bis, comma 3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso».

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*Antonio Martini (Partner), Ilaria Canepa (Senior Associate), Alessandro Botti (Associate ) e Silvia Spaliviero (Associate) - CBA Studio Legale e Tributario

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