Rassegne di Giurisprudenza

Società cooperativa, la dichiarazione di fallimento in caso di attività commerciale con lucro oggettivo

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Fallimento e procedure concorsuali - Società cooperativa sociale - Attività commerciale - Lucro oggettivo - Artt. 2082 c.c. e 2545-terdecies - Assoggettabilità
E' assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2545-terdecies e 2082 c.c. e articolo 1 L. Fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del DLgs 460/1997, art.10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dall'articolo 2545-terdecies c.c., comma 2.
Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 20 ottobre 2021, n. 29245

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - In genere fallimento - Ente di formazione professionale - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Natura - Fattispecie
L'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale riceva contributi per la copertura integrale dei costi di organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione dei predetti contributi, esclude che l'ente operi in modo che siano remunerati, anche solo in parte, i fattori di produzione con i propri ricavi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello, respingendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di un ente di formazione, aveva ricollegato il carattere imprenditoriale della sua attività, al solo dato oggettivo dell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, considerando irrilevante la gratuità del servizio reso agli allievi).
Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 21 ottobre 2020 n. 22955

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento – Società e consorzi - In genere società cooperativa - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Necessità - Fine mutualistico - Compatibilità - Conseguenze - Fallibilità - Fattispecie
Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi).
Corte di Cassazione, civ., sez. I, Ordinanza 10 ottobre 2019 n. 25478