Rassegne di Giurisprudenza

Società di persone, effetto dichiarativo della cessazione della società nel registro delle imprese

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Società – Controversie – Società di persone – Stato di inattività della società – Effetti estintivi e successori rappresentati dall'iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese – Configurabilità – Esclusione – Fondamento
La società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori considerati con la cancellazione dal registro delle imprese, "recte" con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese. Ed invero, la disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, è estesa alle società di persone quanto agli effetti estintivi, mentre lo stesso discorso non vale per il solo imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale. Nelle società di persone, in effetti, è l'atto di cancellazione dal registro delle imprese a provocare il medesimo effetto estintivo definito per le società di capitali nell'art. 2495 cod. civ., posto che, nell'ipotesi di semplice inattività, l'organizzazione sociale è in grado di sopravvivere, entro determinati limiti temporali, anche ai suoi soci, ex art. 2272 n. 4 cod. civ.; tuttavia, l'annotazione della società di persone nel registro delle imprese, a differenza della società di capitali ove l'iscrizione nel registro ha valore costitutivo, per la società di persone conserva invece effetto dichiarativo, formando quindi una presunzione di estinzione (o di esistenza) anche là dove perdurino (o non perdurino) rapporti od azioni concernente il sodalizio.
Corte di Cassazione, Sezione civile III, ordinanza 23 giugno 2021, n. 17957

Società di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Cancellazione della società - Art. 2495 c.c. nel testo introdotto dall'art. 4 D.Lgs. n. 6/2003 - Iscrizione della cancellazione di società dal registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Fondamento
La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 D.Lgs. n. 6/2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale.
Corte di Cassazione, sez. VI, civ., ordinanza 7 gennaio 2016 n. 98

Impresa - In genere - Art. 2495 cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Conseguenze sul processo.
La disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6) non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva di effetti sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale.
Corte di Cassazione, sez. III, civ., sez. III, sentenza 23 settembre 2013 n. 21714