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SOCIETÀ DI PERSONE: PUÒ ESSERCI FALSO IN BILANCIO

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La domanda

Il 14 giugno 2015 è entrata in vigore la normativa sul falso in bilancio, ex legge 27 maggio 2015, n. 69. Il reato di falso in bilancio si pone solo per le società di capitali e i bilanci depositati presso le autorità competenti, con esclusione delle imprese individuali e delle società di persone, o invece investe la totalità degli imprenditori?

La legge citata dal lettore si inserisce in un contesto di più ampio respiro, che riguarda da vicino il sistema delle misure anticorruzione. In particolare, l’articolo 9 e seguenti della normativa apportano modifiche agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile, e introducono gli articoli 2621-bis (fatti di lieve entità) e 2621-ter (non punibilità per particolare tenuità).Gli articoli del Codice civile che sono stati oggetto di modifica e integrazione sono applicabili solo alle società, anche non quotate, ma non alle ditte individuali. La nuova disciplina prevede che possa rispondere del reato di falso in bilancio chi avrà indicato nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, e previste dalla legge, fatti oggettivamente falsi o non veritieri (quali, ad esempio, l’indicazione del possesso di beni in realtà non posseduti, oppure crediti inesistenti o passività fittizie), rimanendo invece escluse dall’area di rilevanza penale le poste valutative (stime immobiliari o di magazzino, valutazioni di marchi, brevetti, know-how e altre poste, nonché di perdite su crediti).I soggetti che possono commettere il reato di falso in bilancio, secondo la normativa, sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Al riguardo, si richiama l’attenzione dei professionisti per il rischio di concorso nel reato.Infine, va segnalato che, nelle società di persone, possono commettere il reato i soci illimitatamente responsabili e, quindi, amministratori della società, salve le esclusioni previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Il socio escluso che, tuttavia, si ingerisce nell’amministrazione è equiparato agli amministratori anche sotto il profilo della responsabilità penale.

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