Società di persone: valido l'atto dell'amministratore se previsto dallo statuto senza necessità di accertare la strumentalità
L'amministratore di una società di persone può compiere gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, senza che sia necessario accertare caso per caso la sua effettiva strumentalità. Con la sentenza 14254 la corte di cassazione respinge il ricorso di una società immobiliare chiamata a fare fronte al debito sorto in occasione di una fideiussione prestata in favore di una terza compagine. Il tribunale, accogliendo il ricorso in prima battuta, aveva dichiarato l'inefficacia della garanzia, perché non c'era un'evidenza che la fideiussione fosse strumentale all'oggetto sociale. Una decisione rivista dalla Corte d'appello che aveva valorizzato alla lettera l'oggetto sociale della Sas che prevedeva la possibilità, per la società attiva nel settore immobiliare, di contrarre mutui, anche ipotecari, prestare avalli, fideiussioni e ogni altro genere di garanzia reale o personale in favore di terzi. Questo, ad avviso della Corte d'Appello con cui la cassazione concorda, basta per affermare l'efficacia dell'atto compiuto. La ricorrente evidenzia però il contrasto tra la conclusione raggiunta in secondo grado e un precedente dei giudici di legittimità. La Cassazione, con la sentenza 25409/2016, aveva affermato che il criterio da seguire, ai fini della valutazione della pertinenza dell'atto compiuto dall'amministratore, è quello della strumentalità, diretta o indiretta, rispetto all'oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica. Mentre non era stato considerato sufficiente il principio dell'astratta previsione nello statuto. La Cassazione non è d'accordo, anche se in virtù del precedente contrasto compensa le spese. Per i giudici la decisione di appello è coerente con l'articolo 2298 del Codice civile, che evidenzia la necessità di fare riferimento all'oggetto sociale, salvo limitazioni inserite nell'atto costitutivo, senza suggerire la necessità di un accertamento caso per caso della sua strumentalità. Il tutto in un'ottica di bilanciamento tra le ragioni della società e quelle dell'affidamento dei terzi. I giudici precisano inoltre che a fronte di un'espressa previsione, che contempli l'atto compiuto dall'amministratore, tra quelli consentiti a chi ha la rappresentanza di una società di persone non dovrà essere il terzo a dimostrare l'effettiva pertinenza, ma potrà essere la società a provare, con onere a suo carico, che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale.
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 18 luglio 2020 n.14254