Penale

Società responsabile anche se il vantaggio è esiguo

Per la Suprema corte la società è responsabile dell'illecito amministrativo pur avendo adottato un modello organizzativo

di Matteo Prioschi

La Corte di cassazione (sentenza 33976/2022) ha ritenuto una società responsabile dell’illecito amministrativo previsto dal reato individuato dall’articolo 25-septies, comma 3, del Dlgs 231/2001 pur avendo adottato un modello organizzativo, ma con sistemi di controllo inidonei alla prevenzione di un infortunio e a fronte del fatto che il risparmio ottenuto dal comportamento messo in atto fosse minimo. È stata accertata una minor spesa di 1.860 euro, considerata esigua in raffronto a quanto sborsato dall’azienda in tale ambito in un anno (100-130mila euro).

Al presidente del consiglio di amministrazione della società è stata contestata la colpa e la violazione dell’articolo 71, comma 1, del Dlgs 81/2008, per aver messo a disposizione un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza dei lavoratori. La società è stata ritenuta responsabile per il vantaggio consistito nel risparmio di spesa determinato dalla mancata installazione della griglia.

La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che «l’esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell’interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell’ente». Tuttavia, nel caso specifico, la violazione era inerente a un’area di rischio di rilievo, con conseguente responsabilità dell’ente in quanto non si può sostenere l’assenza di colpa di organizzazione rispetto alla violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza.

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