Società

Società scissa, perdite trasferite in proporzione

Per l’ordinanza 3591/2023 della Cassazione non si interrompe il consolidato e la beneficiaria subentra pro quota nelle passività

di Luca Gaiani

Le perdite generate da una società scissa vanno trasferite con metodo proporzionale alla società beneficiaria anche se sono maturate nel corso del consolidato fiscale. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 3591/2023 riguardante la scissione di una società consolidante che non ha prodotto l’interruzione del regime.

Nell’ordinanza 3591 della Cassazione viene affrontato il caso di una società beneficiaria di una scissione a cui l’agenzia delle Entrate negava il diritto a subentrare pro quota nelle perdite fiscali maturate dalla scissa.

La questione portata al giudizio della Suprema corte verteva in particolare su due distinti aspetti. Il primo riguardava il meccanismo di calcolo delle perdite da trasferire: il contribuente sosteneva che il trasferimento doveva avvenire in base al rapporto tra patrimonio netto contabile trasferito e patrimonio rimasto, mentre secondo il fisco (e la sentenza della commissione regionale) si dovevano assegnare solo perdite prodotte dal «ramo di azienda scisso» (criterio specifico). Su questo primo punto, la Cassazione concorda con l’utilizzo del metodo proporzionale, come peraltro si evince chiaramente dalla legge e dalle circolari delle Entrate.

La seconda questione riguardava la possibilità di trasferire alla beneficiaria anche le perdite che la scissa, controllante di un consolidato fiscale, aveva generato in costanza di regime. L’ordinanza, dopo aver richiamato i principi fondamentali dell’istituto, concorda con la contribuente: la scissione della consolidante non fa interrompere il consolidato fiscale (regime a cui peraltro non parteciperà la beneficiaria neocostituita) ma la beneficiaria subentra pro quota anche in tali perdite.

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