Lavoro

Socio amministratore e contributi INPS, chiariti i confini della doppia iscrizione previdenziale

Un passaggio centrale della decisione in commento (Corte d’Appello di Roma del 29 dicembre 2025) riguarda l’onere della prova, che la Corte colloca con chiarezza in capo all’INPS

di Federico Pisani*

La sentenza della Corte d’Appello di Roma del 29 dicembre 2025 chiarisce i confini degli obblighi contributivi del socio che sia contemporaneamente anche amministratore della stessa società e, in particolare, le condizioni che legittimano la cosiddetta doppia iscrizione presso la Gestione Separata e la Gestione Commercianti dell’INPS.

Il caso deciso dalla Corte riguarda una amministratrice unica e socia al 99% di una società a responsabilità limitata operante nel settore della commercializzazione di articoli di abbigliamento, dotata all’epoca dei fatti di una struttura organizzativa complessa e articolata su più punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. A seguito di un accertamento ispettivo, l’INPS aveva disposto l’iscrizione d’ufficio della ricorrente alla Gestione Commercianti, pretendendo il pagamento di contributi e sanzioni per un arco temporale di diversi anni, sul presupposto che la stessa partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

In primo grado, il Tribunale del lavoro di Roma aveva respinto l’opposizione, valorizzando alcune dichiarazioni rese dalla stessa amministratrice in sede ispettiva e ritenendo che l’attività svolta dall’amministratrice integrasse anche una partecipazione lavorativa rilevante ai fini dell’iscrizione presso la gestione lavoratori autonomi/commercianti. La Corte d’Appello, invece, ha riformato integralmente la decisione, offrendo una ricostruzione particolarmente rigorosa dei presupposti normativi dell’obbligo contributivo e richiamando in modo puntuale l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Il punto di partenza del ragionamento della Corte è rappresentato dall’art. 29 della legge n. 160 del 1975, che subordina l’iscrizione alla Gestione Commercianti, tra gli altri requisiti, alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Si tratta di una formula apparentemente chiara, ma che nella prassi applicativa ha dato luogo a un contenzioso diffuso, soprattutto nei casi – sempre più frequenti – di soci-amministratori unici di società di capitali chiamati a svolgere funzioni di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività d’impresa.

La Corte ribadisce che, per giustificare la doppia iscrizione, non è sufficiente il mero esercizio delle funzioni tipiche dell’amministratore, che ha per oggetto attività qualitativamente distinte da quelle del socio lavorante.

L’attività gestoria, infatti, si fonda su un rapporto di immedesimazione organica e si sostanzia in scelte strategiche, attività di indirizzo, rappresentanza verso l’esterno e coordinamento dell’organizzazione aziendale. Essa è ontologicamente distinta dall’attività lavorativa in senso proprio, che è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale attraverso lo svolgimento di mansioni esecutive o operative inserite nel ciclo produttivo.

In questa prospettiva, la Corte valorizza un principio di particolare interesse per le imprese strutturate: quanto più l’organizzazione aziendale è complessa, articolata e dotata di figure intermedie con responsabilità operative, tanto più è necessario che l’INPS fornisca una prova rigorosa dell’effettivo svolgimento, da parte del socio amministratore, di attività lavorative diverse e ulteriori rispetto a quelle tipiche dell’amministratore. Non opera, in tali casi, alcuna presunzione automatica di partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale.

Nel caso concreto, le risultanze istruttorie avevano dimostrato che la società disponeva di responsabili di reparto, di un responsabile commerciale incaricato del coordinamento delle vendite e di una funzione dedicata alla gestione delle risorse umane. L’amministratrice si occupava prevalentemente di supervisionare l’andamento dell’impresa, di assumere decisioni strategiche, di intrattenere rapporti con fornitori, clienti e consulenti e di gestire, sotto il profilo organizzativo e contabile, l’attività societaria. Anche l’assunzione diretta di alcuni collaboratori della sola sede amministrativa, è stata ritenuta attività coerente con la funzione amministrativa.

Un passaggio centrale della decisione riguarda l’onere della prova, che la Corte colloca con chiarezza in capo all’INPS. Spetta infatti all’Istituto dimostrare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, provando in primo luogo che il socio amministratore abbia svolto attività lavorativa nell’impresa, ed in secondo luogo che tale attività sia stata svolta in modo abituale e prevalente rispetto ad altre occupazioni. L’assenza anche solo di specifiche allegazioni in ordine alle modalità concrete di svolgimento dell’attività hanno inciso in modo decisivo sull’esito del giudizio.

La sentenza assume un rilievo che va oltre il singolo caso, perché offre indicazioni operative di grande utilità per le società di capitali e per i loro amministratori/soci. In un contesto caratterizzato da controlli ispettivi sempre più frequenti e da una tendenza dell’ente previdenziale ad ampliare l’area dell’obbligo contributivo, diventa essenziale distinguere in modo chiaro i ruoli, le funzioni e le responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale. La corretta formalizzazione delle deleghe, la presenza di figure operative autonome e la tracciabilità delle attività svolte rappresentano elementi decisivi non solo sul piano gestionale, ma anche sotto il profilo previdenziale.

Dal punto di vista delle imprese, la pronuncia conferma l’importanza di una preventiva valutazione del rischio contributivo connesso alla posizione dei soci amministratori. L’erronea qualificazione dell’attività svolta può infatti tradursi in richieste contributive rilevanti, spesso accompagnate da sanzioni, con un impatto economico significativo. In questo scenario, un’attenta attività di consulenza consente di prevenire il contenzioso o, quantomeno, di affrontarlo con strumenti difensivi adeguati.

La decisione della Corte d’Appello di Roma si inserisce dunque in un filone giurisprudenziale che, pur senza negare la possibilità della doppia iscrizione, ne circoscrive l’ambito applicativo, richiedendo una verifica concreta e rigorosa dei presupposti normativi previsti per l’obbligo contributivo. Per le aziende e per i loro amministratori si tratta di un segnale importante, che invita a superare approcci meramente formalistici e a valorizzare la sostanza dell’organizzazione e dei processi aziendali.

In definitiva, il messaggio che emerge dalla sentenza è chiaro: la funzione di amministratore, anche quando esercitata in modo intenso e continuativo, non coincide automaticamente con una partecipazione lavorativa rilevante ai fini dell’iscrizione anche presso la gestione previdenziale per lavoratori autonomi, sub species commercianti.

Solo la prova di un apporto operativo abituale e prevalente, distinto dalla gestione, può legittimare l’iscrizione alla Gestione Commercianti. Un principio che rafforza la certezza del diritto e che offre alle imprese un parametro di riferimento essenziale per una corretta gestione dei rapporti con l’INPS.

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*Federico Pisani, Avvocato e Consulente del Lavoro, Professore a contratto, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

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