Comunitario e Internazionale

Soggetta a Iva l’assistenza sociale degli avvocati

La Corte di giustizia Ue affronta il caso delle attività richieste dal giudice a beneficio di adulti incapaci

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Ai fini Iva costituiscono un’attività economica le prestazioni di servizi di assistenza effettuate da un avvocato a beneficio di adulti legalmente incapaci, richieste da un giudice e remunerate in modo forfettario dal giudice stesso nel caso di soggetto indigente. Tali prestazioni di servizi, in quanto dirette a proteggere il beneficiario negli atti della vita civile possono definirsi come strettamente connesse con l’assistenza e la sicurezza sociale, requisito necessario ai fini dell’esenzione dell’imposta. A tal fine, però, occorre anche verificare che l’avvocato che fornisce la prestazione a carattere sociale possa beneficiare di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale.

Con la sentenza emessa nella causa C-846/19, depositata il 15 aprile, la Corte di giustizia Ue si pronuncia sul tema delicato del regime Iva da applicare alle prestazioni di assistenza rese dagli avvocati aventi uno scopo sociale.

Al riguardo, in passato, la stessa Corte era intervenuta per chiarire che i servizi prestati dagli avvocati a individui che beneficiano del gratuito patrocinio, nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio non sono esentati dall’Iva (causa C-542/14). In tal senso si segnala anche la risoluzione 59/E/2008 che considera il patrocinio a spese dello Stato soggetto all’aliquota Iva ordinaria, senza ulteriori indagini sulla sussistenza dei requisiti dell’esenzione.

Nella pronuncia, la Corte non è così tranchant. Di certo, le prestazioni di servizi effettuate a favore dei maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerli negli atti della vita civile, anche quando il committente è l’autorità giudiziaria e la stessa ne decide la remunerazione, facendosene carica nelle ipotesi di soggetti non abbienti, sono prestazioni che rientrano nell’attività economica dell’avvocato. Anche in questi casi, infatti, le prestazioni presentano un carattere oneroso e l’avvocato ne trae dei redditi, ovvero un compenso tale da garantirgli di coprire almeno le spese di funzionamento da questi sostenute. Qualche riflessione in più va fatta però in riferimento alla possibilità che trattasi di operazioni esenti da Iva. Al riguardo, la Corte ritiene che i servizi in questione rientrano nella nozione di prestazione «strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale», integrando il requisito oggettivo dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva. Sul piano soggettivo, occorre, invece, un’analisi più puntuale, da effettuarsi secondo le regole degli ordinamenti nazionali, sulle possibilità che in tali circostanze un avvocato possa essere definito quale «organismo avente carattere sociale» ai fini dell’esenzione. In ogni caso, secondo la Corte, non può essere escluso a priori che prestazioni di tal genere svolte da un avvocato abbiano carattere sociale.

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