Penale

Autoriciclaggio, sui reati tributari va dimostrata la soglia

La sentenza 11986: se non è stata quantificata l’evasione non è possibile stabilire se sia stato commesso un reato fiscale

di Laura Ambrosi

Se non è stata quantificata l’evasione fiscale non è possibile stabilire se sia stato commesso un delitto tributario. Ne consegue che il reimpiego degli eventuali proventi non può configurare autoriciclaggio. A fornire questo interessante principio è la Cassazione con la sentenza 11986 depositata il 29 marzo.

Ad alcune persone ritenute amministratori di fatto di srl era contestato tra l’altro l’autoriciclaggio in quanto, dopo aver commesso reati di natura tributaria, avrebbero veicolato le somme presso altra società mediante contratti simulati.

In tale contesto il Gip su richiesta della Procura ordinava il sequestro delle somme. La misura cautelare era confermata dal Tribunale del riesame e pertanto gli interessati ricorrevano in cassazione eccependo, tra l'altro, che non vi fosse prova della commissione del reato tributario presupposto i cui proventi sarebbero poi stati autoriciclati. Secondo la difesa, infatti, non sarebbe stato consumato alcun delitto tributario poiché le somme in questione erano state accumulate mediante evasione fiscale ma al di sotto della soglia di rilevanza penale.

Si ricorda che l’articolo 648 ter-1 del Codice penale (autoriciclaggio) sanziona il comportamento di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo provvedendo, successivamente, alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La Suprema corte ha accolto l’eccezione difensiva evidenziando che la soglia penale per determinati tributari (come quelli ipotizzati nella specie) rappresentano un elemento costitutivo della condotta illecita. Ne consegue che in assenza di prova in ordine al superamento di tale soglia non è possibile ipotizzare la sussistenza di un fatto penalmente rilevante (e quindi di un reato presupposto) e, di conseguenza, non si può parlare di successivo autoriciclaggio.

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