Civile

Solo l’interesse generale consente di impugnare il rifiuto dell’autotutela

Non basta invocare il ripristino della legalità per l’atto ormai definitivo

di Antonio Iorio

L’annullamento in autotutela di un atto impositivo errato ma divenuto definitivo, e quindi il successivo ripristino della legalità, non sono motivi sufficienti per pretenderne la rimozione in quanto devono essere individuate ragioni di interesse generale che travalichino quelli individuali del richiedente. In caso contrario, si rischierebbe di consentire sempre l’impugnazione senza il rispetto dei termini previsti per legge. A ribadire questi principi è la Cassazione con la sentenza 24652/2021 depositata il 14 settembre.

In estrema sintesi, all’amministratore di una società venivano erroneamente richieste imposte e sanzioni relative all’impresa. L’atto impositivo, tuttavia, non veniva impugnato e diventava definitivo. L’interessato ricorreva invece avverso il successivo provvedimento della riscossione ma la competente Ctp rilevava l’inammissibilità del gravame perché non concerneva vizi propri, ma dell’atto prodromico (non impugnato).

L’interessato chiedendo l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo rilevando l’esistenza di uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico all’eliminazione dell’atto, rappresentato dalla necessità di assicurare che il contribuente sia destinatario di una pretesa giusta e conforme all’ordinamento.

A seguito del ricorsi i giudici di primo grado e la Ctr ritenevano illegittimo il diniego dell’Agenzia.

L’ufficio ricorreva in cassazione lamentando in estrema sintesi che non sussistevano i presupposti per l’annullamento in autotutela dell’atto definitivo. La Cassazione ha accolto il ricorso. Secondo i giudici di legittimità il diniego di autotutela può esser impugnato soltanto per profili di illegittimità e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva. A tal fine è necessario un interesse generale, concreto e specifico alla rimozione dell’atto che non sono quelli personali dell’istante. Viene citato, ad esempio, l’intervenuto annullamento da parte del giudice di un atto presupposto a quello in questione o ancora l’atto basato su emanazione di principio errato suscettibile di generalizzazione.

Nella specie l’interessato aveva dedotto un interesse astratto coincidente con il ripristino della legalità non idoneo a giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela.

Da qui l’accoglimento del ricorso dell’Ufficio. La pronuncia è conforme al più recente orientamento di legittimità. Tuttavia, la decisione pare più verosimilmente motivata dal (condivisibile) timore di evitare uno stillicidio di impugnazioni tardive. Lascia perplessi, infatti, che il corretto adempimento dei tributi non sia ritenuto un interesse generale idoneo a legittimare l’annullamento in autotutela, con la conseguenza che un contribuente, certamente negligente per non aver impugnato l’atto, debba sottostare ad una pretesa oggettivamente errata.

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