Civile

Solo per prestazioni forensi la prescrizione del diritto al compenso può decorrere dalla morte del cliente

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di Mario Finocchiaro

In tema di prestazioni professionali il principio secondo cui la prescrizione presuntiva del diritto al compenso può decorrere dalla morte del cliente opera esclusivamente per le prestazioni dell'avvocato e non - pertanto - in caso di attività professionale non forense (nella specie prestazioni rese da un architetto), dovendosi applicare il disposto generale di cui all'articolo 2957, comma 1, del Cc (e non la disposizione speciale di cui al comma 2 dello stesso articolo e, segnatamente, il concetto di affare terminato). Lo stabilisce la sezione II civile della Cassazione con la sentenza 16 gennaio 2020 n. 786.

Nel senso che ai fini della decorrenza del termine della prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, procuratori e patrocinatori legali, l'affare si considera terminato non solo nei casi espressamente previsti nell'articolo 2957, comma 2, parte prima, del Cc, quali la decisione, la conciliazione, la revoca del mandato, ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente e avvocato, quale la morte del procuratore o difensore, la cessazione da parte dello stesso dell'esercizio della professione, l'estinzione del processo (anche per mancata riassunzione nel termine dopo la cancellazione della causa dal ruolo), Cassazione, sentenza 22 aprile 1964 n. 965,. in Giur. it., 1965, I, 1, c. 1118, con nota di Lega C., Affare non portato a termine e prescrizione del compenso.

Analogamente, la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'articolo 2957 del Cc, ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo, Cassazione, sentenza 11 maggio 2012, n. 7281.

Per la applicazione dei medesimi principi anche alla prescrizione ordinaria, e, in particolare, per l'affermazione che la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo, anche se, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento a opera del difensore costituito in giudizio comporta che questi continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato. (secondo i principi espressi da Cass. Sez. un., n. 15295 del 2014), Cassazione, sentenza 23 settembre 2015 n. 18808, in motivazione.

Per utili riferimenti cfr,, altresì, nel senso che qualora in uno scontro tra due veicoli deceda il conducente a cui carico si configuri il delitto di lesioni colpose, il conseguente diritto al risarcimento del danno vantato dall'altro conducente, rimasto ferito, nei confronti degli eredi del defunto si prescrive in due anni dalla data della morte, conseguendo la estinzione del reato ipso iure al decesso del reo, indipendentemente dal provvedimento del giudice che la riconosca, tre le altre, Cassazione, sentenza 7 novembre 1987 n. 8249, in Riv. giur. circol. e trasporti, 1988, p. 286, ove il rilievo che non incide su tale effetto estintivo, nel senso di escluderlo o di spostarne la data al momento della sua pronuncia, la sentenza con la quale sia stato assolto il conducente dell'altro veicolo, sottoposto a procedimento penale quale imputato di omicidio colposo, anche se in detta sentenza sia indicata la colpa del conducente deceduto in ordine al ferimento dell'altro.

Cassazione – Sezione II civile - Sentenza 16 gennaio 2020 n. 786

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