Immobili

Condominio: somme distratte e investite dall'amministratore, non è autoriciclaggio

Per la Cassazione se c'è un solo passaggio è appropriazione indebita

di Giulio Benedetti

L'amministratore compie il reato di appropriazione indebita se destina le somme ricevute dai condòmini a una finalità diversa da quella per cui sono state dai medesimi conferite. Pertanto, il reato ricorre non soltanto quanto l’amministratore rende proprie tali somme, ma anche se le utilizza per saldare i conti di altri condomìni da lui stesso amministrati (Cassazione, sentenze 57383/2018 e 6577/2021).

La questione autoriciclaggio

Tuttavia, l’amministratore può utilizzare le somme sottratte, impiegandole in attività economiche o finanziarie: il quesito giuridico affrontato dalla Cassazione (sentenza 7074/2021) è se questa condotta integra anche il reato di autoriciclaggio aggravato (articolo 648 ter del Codice penale) in quanto commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La Corte di Cassazione ha però escluso che la condotta realizzi questo reato.

Nel caso trattato era stata sottoposta al giudizio di legittimità l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che non aveva accolto la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare interdittiva dell’esercizio dell’attività professionale di amministratore di condominio e di sequestro di una somma di denaro, finalizzata alla confisca per autoriciclaggio. Il pubblico ministero chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza e lamentava che il giudice non avesse ravvisato il reato nella condotta dell’imputato, amministratore di condominio, che si era impossessato di un’ingente somma di denaro, tramite il trasferimento della somma tra diverse amministrazioni condominiali, e anche mediante il versamento della somma, mediante un bonifico, a favore di conti correnti intestati a società speculative estere.

Salvato dall’unico bonifico

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del pubblico ministero in quanto osserva che il reato di autoriciclaggio e la relativa condotta dissimulatoria deve intervenire successivamente alla commissione del reato presupposto.

Quindi è stata corretta l’ordinanza impugnata laddove afferma che il reato non può essere configurato, poiché le condotte incriminate integrano l’elemento materiale del reato di appropriazione indebita e non quello di autoriciclaggio: con le sue condotte l’imputato aveva compiuto il solo reato di appropriazione indebita.

La Corte di cassazione osserva che con il trasferimento delle somme, sottratte dai conti di due condomìnii, a conti di società estere si è verificato il reato di appropriazione indebita e quindi tale condotta non può essere considerato due volte: una per l’appropriazione indebita e una per il reato di autoriciclaggio. Per affermare la realizzazione del reato di autoriciclaggio è necessario dapprima il passaggio di somme da un conto all’altro e, poi, la successiva condotta di trasferimento di somme.

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