Rassegne di Giurisprudenza

Sorveglianza sanitaria: omissione della visita di idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Visita medica a seguito di assenza superiore a 60 giorni - Precedenza all'assegnazione delle mansioni - Necessità - Presentazione al lavoro - Omissione - Conseguenze.
Il lavoratore può rifiutare di eseguire la prestazione lavorativa se non è stata effettuata la visita di idoneità preventiva di cui all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del d.lgs. n. 81 del 2008 - in quanto non è stato adempiuto il fondamentale obbligo datoriale di accertare il permanere delle condizioni di idoneità del dipendente alla mansione - ma non può rifiutare di accedere al luogo di lavoro, se invitato dal datore a recarsi in azienda, a seguito della cessazione del protratto stato di astensione dal lavoro per motivi di salute.
Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 agosto 2021, n. 22819

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Visita medica a seguito di assenza superiore a 60 giorni - Precedenza all'assegnazione delle mansioni - Necessità - Presentazione al lavoro - Omissione - Conseguenze.
In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 marzo 2020, n. 7566

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro visita di idoneità ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Omissione - Rifiuto della prestazione lavorativa - Legittimità - Fondamento.
L'omissione della visita di idoneità prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 (a fronte, nella specie, di certificazione medica presentata dal prestatore) costituisce grave e colposo inadempimento del datore di lavoro che legittima la reazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per violazione delle prescrizioni legali a tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni assegnate.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 novembre 2016, n. 24459