Sospensione esecuzione: no alla revoca senza richiesta di misura alternativa
Nel caso in cui sia stato emesso ordine di esecuzione sospeso secondo le disposizioni generali di cui all'articolo 656, comma 5, del Cpp nei confronti di persona condannata che deve scontare una pena detentiva inferiore a diciotto mesi (e che, qui, rientri astrattamente nel novero di chi possa espiare la pena presso il domicilio ex lege 26 novembre 2010 n. 199), laddove questa non abbia presentato istanza di ammissione alle misure alternative nei trenta giorni successivi, non va immediatamente revocata la sospensione dell'esecuzione, dovendosi verificare se ricorrano le condizioni per disporre la detenzione domiciliare speciale prevista dalla citata legge n. 199 del 2010. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 4972 del 2015.
Un principio estensibile - Il principio stabilito dalla Cassazione appare estensibile anche all'ipotesi in cui, in caso di sospensione dell'esecuzione della pena ex articolo 656, comma 5, del Cpp, il condannato si sia visto respingere dal tribunale di sorveglianza una richiesta di misura alternativa respinta dal tribunale di sorveglianza.
Si tratta di una decisione condivisibile perché in linea con la ratio deflattiva che ha ispirato la legge n. 199 del 2010, che, come è noto, ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'articolo 27 della Costituzione.
I precedenti - La conclusione qui raggiunta dalla Corte è in linea con la precedente sentenza della sezione I, 11 gennaio 2012, Pm in proc. Sanzo. Mentre è in consapevole contrasto rispetto a precedenti decisioni di segno contrario: sezione I, 3 ottobre 2012, Fazio, e sezione I, 27 novembre 2012, Baretto. In questa prospettiva, è opportuno che l'ufficio del pubblico ministero, quando si procede a sospendere l'esecuzione ex articolo 656, comma 5, del Cpp, nei confronti di persona che potrebbe astrattamente giovarsi della detenzione domiciliare speciale, attivi, contestualmente, l'accertamento dell'idoneità del domicilio, così da trasmettere il relativo verbale al tribunale di sorveglianza (contestualmente alla presentazione della richiesta, nel caso in cui il condannato abbia avanzato richiesta di applicazione di misura alternativa) o al magistrato di sorveglianza (successivamente al decorso infruttuoso del termine dei trenta giorni, in caso di mancanza di richiesta di applicazione di misura alternativa da parte del condannato), sì da consentire al più presto la relativa decisione sull'applicabilità della detenzione domiciliare speciale. Mentre è quindi da escludere che, nelle more, debba procedersi alla revoca della sospensione dell'esecuzione.
Corte di cassazione – Sezione I penale – Sentenza 3 febbraio 2015 n. 4972