Civile

Sospensione prescrizione valida anche per i conviventi di fatto

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 7, accogliendo le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, sollevate dal Tribunale di Firenze

Anche nei rapporti fra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione concernente il diritto che un convivente vanta nei confronti dell’altro.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 7, accogliendo le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, sollevate dal Tribunale di Firenze. In particolare, la norma codicistica – secondo cui il termine di prescrizione si sospende tra i coniugi – è stata ritenuta lesiva degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la prescrizione resta sospesa tra i conviventi di fatto. 

La Corte ha rilevato che l’evoluzione giurisprudenziale e normativa – culminata nella legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e le convivenze – ha riconosciuto alla convivenza di fatto piena dignità quale formazione familiare tutelata dall’articolo 2 della Costituzione.

Sulla base di tale presupposto ha affermato che la ratio della norma censurata, finalizzata a preservare il legame affettivo e l’unità familiare, si rinviene non solo nei rapporti tra coniugi, ma anche nei rapporti tra conviventi di fatto. In particolare, «sia che il vincolo affettivo scaturisca dal matrimonio sia che origini da una convivenza stabile» non si può esigere «l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca». Tanto ai coniugi, quanto ai conviventi di fatto non si può imporre «l’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro lato». In entrambe le ipotesi la Corte ha ravvisato un contrasto con l’articolo della 2 Costituzione.

La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto, anche ove questa non sia stata registrata. Infatti, perché possa operare la sospensione della prescrizione è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l’inizio e la fine della stabile convivenza. 

Da ultimo, la Corte ha precisato che l’intervento sull’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nel riferirsi ai «conviventi di fatto» ricomprende – grazie alla definizione di cui all’articolo 1, comma 35, della legge n. 76 del 2016 – tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso.

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