Civile

Sospensive, decisioni entro 30 giorni dall’istanza

Cambia il regime della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato; velocizzati i tempi di fissazione e trattazione delle udienze.

di Laura Ambrosi

La riforma cambia anche il regime della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato prevedendo una maggiore celerità nella fissazione e nella trattazione delle udienze. Vediamo le modifiche partendo dall’attuale regime vigente.

L’attuale regime

In base all’articolo 47 del Dlgs 546/1992, con istanza motivata inserita nello stesso atto di ricorso o con atto separato purché contemporaneo o successivo al ricorso, può essere richiesta la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto impugnato. Per decidere sull’istanza, il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza, il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto può disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’atto fino alla pronuncia del collegio (inaudita altera parte).

Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell’ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza anche se in realtà, nonostante la chiara previsione normativa, molte commissioni tributarie si riservano di comunicare la decisione.

La Commissione deve pronunziarsi in via cautelare nel termine di 180 giorni e fissare in ipotesi di accoglimento, udienza di discussione del merito nei successivi 90 giorni. I termini (180 e 90 giorni) sono ordinatori e quindi non necessariamente sono rispettati dai collegi incaricati di esprimersi sulle istanze di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato.

La sospensione può essere anche parziale e, all’occorrenza, subordinata alla prestazione di garanzia. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

In caso di mutamento delle circostanze che hanno determinato la sospensione, la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Le novità

La riforma prevede che il presidente fissi la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza e che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (e non più dieci). L’udienza di sospensione non può in ogni caso coincidere con quella del merito della controversia. Il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell’istanza.

Niente garanzia (per i casi in cui il collegio decida di subordinare la sospensione alla concessione di una garanzia del contribuente) allorché l’interessato sia in possesso del «bollino di affidabilità fiscale» (attribuzione ai fini Isa di un punteggio di pari almeno a «9» negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili).

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