Professione e Mercato

Sospeso l'avvocato che non manda il modello 5

Il CNF risponde ai quesiti posti dai Consigli dell'ordine degli avvocati di Torino e Siracusa sui profili amministrativo e disciplinare della mancata presentazione del modello 5 alla Cassa Forense

di Marina Crisafi

Il mancato rispetto dell'invio del modello 5 da parte dell'avvocato fa scattare la sospensione in via amministrativa o la condotta ha mero rilievo disciplinare? A rispondere a tale quesito posto dai Consigli dell'Ordine di Torino e di Siracusa, chiarendo la natura del procedimento conseguente alla violazione delle regole di invio del modello 5 alla Cassa, è il Consiglio Nazionale Forense con i pareri n. 39 e 43 del 17 ottobre 2022.

I quesiti
Nello specifico, il quesito formulato dal COA di Torino riguarda la possibilità di sospendere in via amministrativa gli iscritti che non ottemperino all'obbligo di presentazione del "Modello 5", fermo restando il rilievo disciplinare di tale mancato adempimento.
Di analogo tenore il quesito formulato dal COA di Siracusa che domanda al CNF di chiarire la natura "amministrativa ovvero disciplinare" della sospensione di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge n. 141/1992) e, laddove venga ritenuta la natura disciplinare, se "il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati abbia il potere di deliberare la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, o debba limitarsi all'avvio del procedimento disciplinare".

La norma
La fattispecie, premette innanzitutto il Consiglio, è disciplinata dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980, a mente del quale: "L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta".

Il parere del CNF
Dalla lettura della disposizione, chiarisce a questo punto il CNF, si evince che i due profili – quello amministrativo e quello disciplinare – procedono in parallelo.
Anzitutto, a seguito della segnalazione da parte della Cassa, infatti, il COA è tenuto a valutare il comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare: "a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 247/12 e del nuovo procedimento disciplinare, tale adempimento non potrà che consistere nella segnalazione al competente CDD".
Secondo la disposizione in parola, poi, precisa il CNF, "in ogni caso" la perdurante omissione – così come la mancata rettifica – trascorsi 60 giorni dalla diffida devono essere "autonomamente comunicate al COA ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato".
Infine, il riferimento, contenuto nella norma alle "forme del procedimento disciplinare" non esclude, secondo la giurisprudenza (cfr. CNF n. 177/2021), "la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l'autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina".

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